Eureka Previdenza

ASpI - Mini ASpI

Decadenza

(circolare 142/2012)

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
  • inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all’art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011.

Dal combinato disposto dall’art 2, comma 40 e comma 41, e dall’articolo 4, commi 41 e comma 42, della legge di riforma sono considerate ipotesi di decadenza anche:

  • il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non la regolare partecipazione;
  • la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto.

Le ipotesi f) e g) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Si specifica che per la mini-ASpI, nell’ipotesi della lettera b) del paragrafo 2.9, la durata del nuovo contratto di lavoro subordinato deve essere superiore a cinque giorni.

Si precisa che la riforma ha espressamente abrogato l’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che disciplinava la decadenza dalle prestazioni a sostegno del reddito nel caso di rifiuto di una offerta di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo.

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