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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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ASpI e Mini ASpI
Ricorsi
(circ.142/2012)
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Trova altresì conferma l’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si ricorda decorre in alternativa:
- dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
- dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
- dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.