Eureka Previdenza

Indennità di mobilità

Durata dell'indennità

La durata dell'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata il luogo ove l'impresa ha deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato. (circ. n. 95/2008) . (unica eccezione il personale del trasporto aereo)

N.B.: ai fini dell'attribuzione dell'area geografica di appartenenza è FONDAMENTALE la corretta indicazione del "CODICE COMUNE DI LAVORO" sulle mensilizzazioni.

Età del lavoratore all'atto del licenziamento

Aziende NON del mezzogiorno

Aziende del mezzogiorno - ex CASMEZ
(DPR 218/78)

Fino a 40 anni (non compiuti)

12 mesi

24 mesi

Da 40 a 50 anni (non compiuti)

24 mesi

36 mesi

Oltre 50 anni

36 mesi

48 mesi

 

La durata dell'indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento.

Tuttavia il termine definivo e' soggetto a una limitazione: lo slittamento del termine non può temporalmente eccedere il DOPPIO della durata iniziale (es: se la mobilità dura 12 mesi, il termine potrà slittare solo di altri 12 mesi e non oltre). Raggiunto questo limite, il termine rimane fissato definitivamente e qualsiasi periodo neutro non lo prolungherà più.

Indennità di mobilità

Durata dell'indennità

La durata dell'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata il luogo ove l'impresa ha deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato. (circ. n. 95/2008) . (unica eccezione il personale del trasporto aereo)

N.B.: ai fini dell'attribuzione dell'area geografica di appartenenza è FONDAMENTALE la corretta indicazione del "CODICE COMUNE DI LAVORO" sulle mensilizzazioni.

Età del lavoratore all'atto del licenziamento

Aziende NON del mezzogiorno

Aziende del mezzogiorno - ex CASMEZ
(DPR 218/78)

Fino a 40 anni (non compiuti)

12 mesi

24 mesi

Da 40 a 50 anni (non compiuti)

24 mesi

36 mesi

Oltre 50 anni

36 mesi

48 mesi

 

La durata dell'indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento.

Tuttavia il termine definivo e' soggetto a una limitazione: lo slittamento del termine non può temporalmente eccedere il DOPPIO della durata iniziale (es: se la mobilità dura 12 mesi, il termine potrà slittare solo di altri 12 mesi e non oltre). Raggiunto questo limite, il termine rimane fissato definitivamente e qualsiasi periodo neutro non lo prolungherà più.

Durata della mobilità - Esempi

DURATA DELLA MOBILITÀ 
La durata della mobilità viene fissata in base a requisiti posseduti al momento del licenziamento: anzianità aziendale, età e zona geografica . 

  1. ES.1: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda centro-nord. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso, domanda presentata il 28/12/2008. Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità è di 12 mesi. Il termine prestazione è quindi 03/01/2010.
  2. ES.2: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda del mezzogiorno. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso, domanda presentata il 28/12/2008. Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità è di 24 mesi. Essendo pero l'anzianità aziendale di soli 18 mesi, l'indennità sarà di 18 mesi. Il termine prestazione è quindi 03/07/2010.
  3. ES.3: Anni 35, 25 mesi anzianità aziendale, azienda del mezzogiorno. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso, domanda presentata il 28/12/2008. Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità è di 24 mesi. Il termine prestazione è quindi 03/01/2011. 

E' però possibile che il termine subisca degli slittamenti, quando ad es l'assicurato si rioccupa a tempo determinato. Il termine temporale slitta così di tanti mesi quanti sono stati quelli del rapporto di lavoro a tempo determinato. 

  1. ES.1: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda centro-nord. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso, domanda presentata il 28/12/2008. Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità è di 12 mesi. Inizialmente il termine della prestazione è 03/01/2010. Il 01/04/2009 si rioccupa a tempo determinato fino al 30/08/2009 (5 mesi). Il termine prestazione slitta al 3/6/2010 ( l'indennità totale è sempre di 12 mesi)
  2. ES.2: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda centro-nord. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso domanda presentata il 28/12/2008 . Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità e' di 12 mesi. Inizialmente il termine della prestazione e' 03/01/2010. Il 01/04/2009 l'assicurata entra in maternità obbligatoria fino al 30/08/2009 (5 mesi). Il termine prestazione è ancora 03/01/2010 ( la maternità prevale sulla mobilità , ma non ne fa slittare il termine.)

Tuttavia il termine definivo e' soggetto a una limitazione: lo slittamento del termine non può temporalmente eccedere il DOPPIO della durata iniziale (es: se la mobilità dura 12 mesi, il termine potrà slittare solo di altri 12 mesi e non oltre). Raggiunto questo limite, il termine rimane fissato definitivamente e qualsiasi periodo neutro non lo prolungherà più. 

  1. ES.1: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda centro-nord. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso domanda presentata il 28/12/2008 . Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità e' di 12 mesi. Inizialmente il termine della prestazione e' 03/01/2010. Il 01/04/2009 si rioccupa a tempo determinato fino al 31/03/2010 (= 12 mesi. Att: vale anche nel caso di rioccupazioni per periodi frazionati la cui somma sia comunque di 12 mesi). Il termine prestazione slitta al 3/1/2011 ( l'indennità totale e' sempre di 12 mesi).
  2. ES.2: Anni 35, 18 mesi anzianità aziendale, azienda centro-nord. Licenziamento del 25/12/2008, senza diritto al preavviso domanda presentata il 28/12/2008 . Decorrenza dell'indennità 01/01/2009. Per età e zona geografica la durata dell'indennità e' di 12 mesi. Inizialmente il termine della prestazione e' 03/01/2010. Il 01/04/2009 si rioccupa a tempo determinato fino al 31/12/2009 (9 mesi). Il termine prestazione slitta al 3/9/2010 . Successivamente il 1/3/2010 si rioccupa a tempo determinato fino al 30/6/2010 ( 4 mesi). Il termine prestazione sarà 3/1/2011. Pur essendosi rioccupato per un periodo totale di 13 mesi, avendo raggiunto il limite temporale del "raddoppio", il termine resta fissato definitivamente al 3/1/2011 e qualunque altro rapporto di lavoro che verrà svolto fino a tale data non prolungherà più il termine della prestazione.
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