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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Indennità di mobilità
Misura dell'indennità
(vedi importo massimo erogabile)
Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
La retribuzione teorica lorda che viene presa a base per il calcolo dell'indennità è comprensiva di ratei di 13^,14^ e altre mensilità aggiuntive eventualmente spettanti. Di conseguenza l'indennità di mobilità è corrisposta per sole 12 mensilità annue.
N.B.: Dal 31/12/2008 tale "voce" verrà automaticamente prelevata dal corrispettivo campo "retribuzione teorica del mese" compilato dalla ditta nella denuncia e-mens .
La misura dell'indennità di mobilità, per i primi 12 mesi, è pari al 100% della Cassa Integrazione Guadagni.
Gli importi massimi erogabili sono divisi in due fasce a seconda che la retribuzione lorda superi o meno gli importi fissati annualmente con decreto.
Sull' importo così determinato deve essere detratta una aliquota contributiva che attualmente è pari al 5,84%.
Per i periodi successivi viene pagato l'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno (senza la trattenuta del 5,84%) (circ. 3 del 2/1/1992)
N.B. L' importo dell'indennità di mobilità non può mai essere superiore alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro.