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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Indennità di mobilità
Mobilità e pensione
La mobilità è compatibile con:
- pensioni indirette;
- pensioni di guerra e facoltative;
- rendite vitalizie da infortunio;
- pensioni a carico di Stati esteri non in regime di convenzione internazionale.
E' incompatibile con la pensione diretta (a decorrere dal 15.12.1992-DL n. 478/1992 convertito in L. 236/1993) concessa a carico del:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
- trattamenti sostitutivi/esonerativi/esclusivi
- Gestioni Speciali Lavoratori Autonomi
N.B.: I titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità hanno la facoltà di optare per l'indennità di mobilità. (L. 451/1994 ; circ. n. 178 del 09.06.1994)
In merito all'incompatibilità tra indennità di mobilità e pensione di vecchiaia, l'art. 7, comma 3 della legge 223/1991, dispone che detta indennità ".... non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione". Nella fattispecie in esame, l'indennità di mobilità è indebita, e quindi recuperabile, a decorrere dalla data di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.