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Indennità di mobilità
Mobilità e ASpI (disoccupazione)
L'indennità di mobilità è incompatibile con tutti gli altri trattamenti di disoccupazione: se già in mobilità, il lavoratore che si sia rioccupato a tempo determinato ha diritto al ripristino della mobilità e non anche a trattamenti di disoccupazione ( ordinaria, requisiti ridotti, in deroga , agricola).
Tuttavia nell'unico caso che l'indennità termini a ridosso della fine del lavoro subordinato e/o dell'anno solare in esame, è possibile che ci sia qualche periodo da indennizzare con i trattamenti di disoccupazione.
Mobilità e disoccupazione agricola:
L'art. 7, c. 8, della Legge n.223 del 1991 stabilisce che "l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione…".
Pertanto l'indennità di mobilità prevale sulla disoccupazione agricola e agli assicurati in mobilità che si rioccupino in qualità di operaio agricolo a tempo determinato, viene sospesa l'indennità di mobilità esclusivamente per le sole giornate di lavoro effettivo svolte durante il rapporto di lavoro agricolo, ripristinandola per i periodi di non occupazione anche se questi ultimi si collocano all'interno del contratto stesso. (msg 14520 del 12/7/2011).