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ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Trasformazione della domanda di ASpI in domanda di mobilità
(msg.1644/2015)
Si rammenta che, al momento della presentazione della domanda, sia da parte del cittadino che da parte del patronato, l’Istituto offre un specifico percorso informatico relativo a ciascuna prestazione. Ciò presume una particolare attenzione e conoscenza alla corretta individuazione dell’indennità di cui si presuppone aver diritto.
In relazione a quanto sopra, si forniscono alcune precisazioni.
Per quanto riguarda i lavoratori collocati in mobilità è necessario premettere che la condizione di detti lavoratori è ben evidenziata dai seguenti elementi:
- comunicazione obbligatoria Unilav del licenziamento collettivo, inviata dai consulenti del lavoro per conto del datore di lavoro;
- lettera di licenziamento nella quale viene segnalato che lo stesso è avvenuto a seguito della procedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;
- iscrizione nelle liste di mobilità approvata dalla Commissione Regionale per l’Impiego che può intervenire nei 68 giorni dal licenziamento.
Quanto sopra è assolutamente a conoscenza del lavoratore e, di conseguenza, anche dei Patronati, qualora la domanda dovesse essere presentata per il loro tramite, e come tale pone, fin da subito, la necessità della presentazione della domanda di mobilità.
Pertanto, nel caso di presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI, prodotta erroneamente dal lavoratore, licenziato a seguito della procedura di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991, si ritiene che la stessa possa essere ritenuta utile ai fini della concessione dell’indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223 del 1991 solo se l’esplicita richiesta di conversione in domanda di indennità di mobilità ordinaria viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.