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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Assegno emergenziale
Utilizzo della contribuzione correlata ai fini pensionistici
(circ.86/2012)
Il periodo di contribuzione correlata è utile al conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella di anzianità, per coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011 nonché per il diritto alla pensione anticipata che ha sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità, come statuito dall’articolo 24, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011. (circolare n. 35 de 2012)
Per coloro che maturano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata, si precisa che ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
La contribuzione correlata, tenuto conto che è corrisposta a soggetto “in condizione di disoccupazione involontaria”, non è utile ai fini della non riduzione della pensione anticipata per coloro che maturano i requisiti per il diritto a tale trattamento entro il 31 dicembre 2017 con un’età inferiore a 62 anni (circolare n. 35 del 2012, punto 2.1).
Il periodo di corresponsione del solo assegno emergenziale è contrassegnato da un apposito codice contribuzione (cod.317), utilizzato direttamente dall'archivio di Disoccupazione/mobilità in corrispondenza del trattamento informatizzato e da UNEX per l’esposizione del periodo stesso nell’estratto conto degli interessati.
Assegno emergenziale
Contribuzione correlata
(circ.86/2012)
Per il periodo successivo (dal 9° o dal 13° mese e fino al 24° mese) viene corrisposto agli interessati il solo assegno emergenziale, sul quale è dovuta la contribuzione correlata in misura pari al 33% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro.
Assegno emergenziale
Importo
(circ.86/2012)
Per quanto riguarda la misura dell’assegno emergenziale, esso va riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:
- 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
- 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
- 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
Pertanto, al raggiungimento di tali misure concorreranno fino a 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, l’indennità di disoccupazione ordinaria erogata secondo le regole generali dell’INPS e l’assegno emergenziale a carico del Fondo e dell’azienda come previsto al comma 5 già citato; dal 9° o dal 13° e fino al 24° mese al lavoratore verrà erogato il solo assegno emergenziale, fermo restando lo stato di disoccupazione.
Massimali assegno emergenziale 2016 e 2017
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno emergenziale 2016 | ||
---|---|---|
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.720,45 |
2.378,58 |
2.239,67 |
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73 |
2.679,45 |
|
Superiore a 53.578,73 |
3.750,21 |
Massimali assegno emergenziale 2015
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno emergenziale 2015 | ||
---|---|---|
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.720,45 |
2.378,58 |
2.239,67 |
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73 |
2.679,45 |
|
Superiore a 53.578,73 |
3.750,21 |
Massimali assegno emergenziale 2014
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno emergenziale 2014 | ||
---|---|---|
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.639,17 |
2.373,83 |
2.235,20 |
Compresa tra 40.639,17 – 53.471,79 |
2.674,10 |
|
Superiore a 53.471,79 |
3.742,72 |
Assegno emergenziale
Contribuzione figurativa
(circ.86/2012)
Durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria (8 o 12 mesi a secondo dell’età del lavoratore) e dell’assegno emergenziale a favore del lavoratore verrà operato l’accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali. Per tale periodo, non è dovuta contribuzione correlata.
Assegno emergenziale
Condizioni di accesso
(circ.86/2012)
Le condizioni di accesso alle prestazioni di cui all’art. 11-bis (Sezione emergenziale) sono quelle previste al comma2, e cioè:
- che le aziende abbiano espletato le procedure contrattuali previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
- che le procedure medesime si siano concluse con un accordo aziendale.