Eureka Previdenza

Assegno emergenziale

Importo

(circ.86/2012)

Per quanto riguarda la misura dell’assegno emergenziale, esso va riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:

  • 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
  • 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
  • 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

Pertanto, al raggiungimento di tali misure concorreranno fino a 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, l’indennità di disoccupazione ordinaria erogata secondo le regole generali dell’INPS e l’assegno emergenziale a carico del Fondo e dell’azienda come previsto al comma 5 già citato; dal 9° o dal 13° e fino al 24° mese al lavoratore verrà erogato il solo assegno emergenziale, fermo restando lo stato di disoccupazione.

Assegno emergenziale

Importo

(circ.86/2012)

Per quanto riguarda la misura dell’assegno emergenziale, esso va riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:

  • 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
  • 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
  • 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

Pertanto, al raggiungimento di tali misure concorreranno fino a 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, l’indennità di disoccupazione ordinaria erogata secondo le regole generali dell’INPS e l’assegno emergenziale a carico del Fondo e dell’azienda come previsto al comma 5 già citato; dal 9° o dal 13° e fino al 24° mese al lavoratore verrà erogato il solo assegno emergenziale, fermo restando lo stato di disoccupazione.

Massimali assegno emergenziale 2016 e 2017

Massimali assegno emergenziale 2016 e 2017

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:

Massimali assegno emergenziale 2016

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)

Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)

Inferiore a       40.720,45

2.378,58

2.239,67

Compresa tra  40.720,45 – 53.578,73

2.679,45

Superiore a     53.578,73

3.750,21

Massimali assegno emergenziale 2015

Massimali assegno emergenziale 2015

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:

Massimali assegno emergenziale 2015

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)

Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)

Inferiore a       40.720,45

2.378,58

2.239,67

Compresa tra  40.720,45 – 53.578,73

2.679,45

Superiore a     53.578,73

3.750,21

Massimali assegno emergenziale 2014

Massimali assegno emergenziale 2014

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:

Massimali assegno emergenziale 2014

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)

Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)

Inferiore a       40.639,17

2.373,83

2.235,20

Compresa tra  40.639,17 – 53.471,79

2.674,10

Superiore a     53.471,79

3.742,72

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