Eureka Previdenza

Assegni familiari

Beneficiari

Gli assegni familiari spettano:

  1. ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  2. ai piccoli coltivatori diretti;
  3. ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Gli assegni familiari sono cumulabili con l' assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.


Sono corrisposti per il nucleo familiare e per i familiari a carico.

Sono considerati a carico i familiari che non hanno redditi propri superiori a determinati limiti, superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora verrà superato anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell'erogazione degli assegni familiari.

Il riconoscimento del diritto agli assegni familiari è condizionato non solo da limiti di reddito personale ma anche da limiti di reddito familiare cumulato (somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo).

Gli assegni possono essere richiesti per i seguenti familiari:

  1. coniuge, anche se legalmente separato, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  2. figli o equiparati conviventi e non conviventi, di età inferiore a 18 anni, apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) o inabili.
  3. fratelli, sorelle e nipoti, conviventi, di età inferiore a 18 anni, apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) o inabili;
  4. ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati (si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato è stato affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni), solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
  5. figli di cittadini stranieri residenti in paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia

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L'importo

Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri l'importo mensile degli assegni familiari è pari a Euro 8,18 per ogni figlio ed equiparato, fratelli, sorelle e nipoti conviventi.

Per i pensionati l'importo mensile degli assegni familiari è di Euro 10,21 per ogni persona a carico.

Per i piccoli coltivatori diretti euro 1,21 mensili spettanti  per i genitori ed equiparati.

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Tipologia del nucleo familiare

Per poter stabilire la misura dell'assegno dovuto per un determinato nucleo, bisognerà conoscere la tipologia del nucleo stesso, in quanto l'importo potrà cambiare a seconda se nel nucleo familiare sussistano delle situazioni particolari, quali:

  1. Richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato.
  2. Richiedenti nel cui nucleo siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età.
  3. Richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato, e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età.

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Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare ai fini degli AF è composto da:

  1. richiedente;
  2. coniuge del/della richiedente non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente;
  3. coniuge legalmente separato a carico (è a carico quando il richiedente è tenuto per legge al versamento di un assegno di mantenimento);
  4. figli ed equiparati minori di età, non a carico, conviventi o meno;
  5. figli ed equiparati apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
  6. figli ed equiparati maggiorenni inabili impossibilitati a svolgere proficuo lavoro;
  7. fratelli, sorelle e nipoti minorenni o maggiorenni inabili.

Possono inoltre essere inclusi tra i componenti del nucleo familiare i congiunti residenti nei seguenti Paesi:

  1. Stati della Comunità Europea
  2. Capo Verde
  3. Stati della ex Jugoslavia
  4. Liechtenstein
  5. Principato di Monaco
  6. Repubblica di San Marino
  7. Svizzera
  8. Tunisia (massimo 4 figli)

Sono equiparati ai figli:

  1. figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  2. figli naturali del coniuge;
  3. minori regolarmente affidati dai competenti organi;
  4. nipoti viventi a carico dell'ascendente.

Sono invece esclusi dal nucleo familiare:

  1. il coniuge legalmente ed effettivamente separato (non compreso quindi nello stato di famiglia del richiedente);
  2. il coniuge che ha abbandonato la famiglia ( accertato dalla Pubblica amministrazione );
  3. i figli, fratelli, sorelle, nipoti ( sia minori che maggiorenni inabili) nel caso siano coniugati;
  4. figli ed equiparati di cittadino straniero i quali non abbiano la residenza sul territorio della Repubblica italiana, salvo che per i cittadini dei paesi sopra citati.

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Redditi influenti per il diritto

Vedi rilevanza 10

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o imposta sostitutiva se da dichiarare, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Non devono essere dichiarati come redditi:

  1. i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  2. i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge,
  3. le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  4. le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  5. le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  6. gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  7. gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  8. l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  9. gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente.

N.B.: Se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi nel 1° semestre (01.01/30.06) i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre (01.07/31.12), i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

Ad esempio: in una domanda di Assegni Familiari avanzata per l'anno 2009, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 2007; per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 i redditi dell'anno 2008.

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