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L'assegno al nucleo familiare
Periodo di riferimento e determinazione del reddito familiare
(circ.176/2001)
Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare e' la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti nell'anno solare precedente il 1' luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Anche nel caso di coniugi che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare e' quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno. Fino al 30 giugno dell'anno successivo, pertanto, il reddito del nucleo familiare del richiedente non può subire variazioni se non per effetto dell'ingresso e della fuoriuscita dal nucleo stesso di familiari fruitori di redditi.
Individuata la composizione del nucleo familiare nel periodo di riferimento della domanda, il reddito familiare da acquisire sarà quello risultante dalla somma dei redditi percepiti nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce dai soggetti che compongono tale nucleo, indipendentemente dal fatto che nel periodo di riferimento del reddito tale nucleo potesse essere diverso.
Analogo criterio dovrà essere adottato in caso di richiesta per periodi arretrati.
Per maggiore chiarezza si espongono i seguenti esempi:
- Viene richiesto l’ANF per un nucleo formatosi a seguito di un matrimonio contratto il 20/7/2000: il "nucleo familiare" sarà composto dai due coniugi ed il reddito familiare sarà determinato dalla somma dei redditi percepiti da "entrambi" i coniugi nel 1999 (per il periodo dal 20/7/2000 al 30/6/2001) e nel 2000 (per il periodo dal 1/7/2001 al 30/6/2002), indipendentemente dalla circostanza che nel 1999 e parte del 2000 i due soggetti non fossero coniugati.
Pertanto vanno inclusi i redditi 1999 e 2000 del coniuge del richiedente, in quanto questo soggetto fa parte del nucleo familiare interessato alla prestazione. - Viene richiesto, l’ANF per un nucleo monoparentale formatosi in seguito a separazione legale avvenuta il 10/3/2000: il "nucleo familiare" sarà composto dal coniuge separato richiedente e dai figli ad esso affidati ed il reddito familiare sarà costituito dai redditi percepiti "solo" da questi soggetti nell’anno 1998 (per il periodo dal 10/3/2000 al 30/6/2000) e nel 1999 (per il periodo dal 1/7/2000 al 30/6/2001), indipendentemente dal fatto che nel 1999 e parte del 2000 anche il coniuge facesse parte del nucleo.
Pertanto vanno esclusi i redditi 1998 e 1999 percepiti dall’altro coniuge separato, in quanto questo soggetto non fa più parte del nucleo familiare interessato alla prestazione. - Viene richiesto l’ANF per un nucleo costituito da richiedente, coniuge e figlio minore portatore di reddito, che compie 18 anni il 15/11/2000. Dal 1/12 /2000 il nucleo diventerà di due componenti e il reddito da considerare, da quella data, sarà quello dei "soli coniugi" nel 1999, indipendentemente dal fatto che nel 1999 entrasse nel nucleo anche il reddito del figlio minore.
Pertanto dal 1/12/2000 va escluso il reddito 1999 del figlio, in quanto dal 1/12/2000 questo soggetto non fa più parte del nucleo interessato alla prestazione.