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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Disoccupazione speciale per l’edilizia
Beneficiari
E' una prestazione riservata ai lavoratori dipendenti del settore dell'edilizia e ai soci lavoratori di cooperative edili.
Ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative edili che sono stati licenziati per:
- cessazione dell'attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
- riduzione di personale:
- fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano
Il trattamento speciale di disoccupazione non spetta
- Ai lavoratori che si dimettono volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità);
- ai lavoratori licenziati per motivi non contingenti all’azienda;
- agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
- ai lavoratori parasubordinati;
- agli apprendisti;
- ai dirigenti;
- ai lavoratori titolari di pensione diretta;
- ai lavoratori licenziati per fine contratto a tempo determinato.
- ai lavoratori che vengono avviati al lavoro tramite un somministratore. (Il contratto di somministrazione lavoro (Circ. 18 del 01/02/2005), è il contratto tramite il quale viene regolata la fornitura di prestatori di lavoro dall'impresa di somministrazione all'impresa utilizzatrice. L'azienda di somministrazione è inquadrata nel settore del terziario, pertanto anche nel caso in cui il somministrato presti attività lavorativa presso un'impresa edile e viene licenziato, lo stesso lavoratore non avrà diritto al trattamento speciale dell'edilizia.(Circ. 41 del 13/03/2006)