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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Disoccupazione speciale per l’edilizia
La decorrenza
La decorrenza del trattamento speciale è collegata alla data di iscrizione al collocamento (L.427/1975) così come segue:
- Dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa sia resa entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
- dal giorno in cui i lavoratori hanno reso la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa negli altri casi.
A seguito dell'abolizione dell'iscrizione dei lavoratori al collocamento, e delle nuove disposizioni per l'accertamento dello stato di disoccupazione (D.L. n° 181 del 21/04/2000) modificato dal (D.L. n° 160 del 19/12/2002), è stato disposto che il trattamento speciale compete dal giorno in cui i lavoratori hanno reso, presso il centro per l'impiego, la disponibilità a svolgere attività lavorativa. (Msg. n° 160 del 24/02/2003)