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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Disoccupazione speciale per l’edilizia
La misura
Il trattamento speciale spetta nella misura:
- dell'80% della retribuzione percepita nel periodo quadrisettimanale precedente la cessazione del rapporto di lavoro, (fino al 1991 la retribuzione era rivalutata ogni anno, al 1° gennaio, in base all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Dal 1991 questo meccanismo di adeguamento non si applica più).
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Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427 Anno Importo massimo mensile Importo massimo mensile al netto del contributo del 5,84% 2016 635,34 598,24 2015 635,34 598,24 2014 634,07 597,04 2013 627,17 590,54
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi massimi della mobilità.
Qualora il lavoratore abbia titolo ad entrambi i trattamenti (trattamento speciale ed ASpI), finito il trattamento speciale, il trattamento ordinario per i mesi restanti sarà uguale a quello dell'ASpI.
All'indennità ASpI si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.