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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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L'assegno per congedo matrimoniale
A chi spetta
L'assegno per congedo matrimoniale spetta
- Ai lavoratori di ambo i sessi dipendenti da aziende industriali,artigiane,cooperative, con la qualifica di:
- Operai
- Apprendisti operai
- Lavoranti a domicilio
- Marittimi di “bassa forza” (sottufficiali e comuni - Circ. n.320 GS del 17/5/1978)
- Ai lavoratori disoccupati o sospesi che:
- Abbiano avuto un valido rapporto di lavoro,alle dipendenze delle suddette aziende, di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio
- Si dimettono per contrarre matrimonio
- Siano stati licenziati per cessazione dell’attività
- Non siano in servizio per:
- Malattia
- Sospensione
- Richiamo alle armi
Spetta anche:
- ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
- ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
Si ha diritto all’assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario la prima volta (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno). Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.