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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Disoccupazione speciale per l'edilizia
Periodo transitorio 2013/2016
TS Edilizia legge 427/1975
La legge di riforma prevede l’introduzione, dal 1 gennaio 2013, dell’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi e all’art. 2 comma 71 lettera g) l’abrogazione, dal 1 gennaio 2017, del trattamento speciale dell’edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
Ai fini di una corretta gestione di tale trattamento di disoccupazione speciale durante il periodo transitorio, l’importo e la durata della prestazione di disoccupazione speciale è sempre meno favorevole delle indennità collegate all’Aspi, introdotte dall’art. 2 della legge di riforma.
Pertanto, durante il periodo transitorio, 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, il lavoratore licenziato dell’edilizia, in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 427 del 1975, può presentare in alternativa alla domanda di disoccupazione speciale una domanda di miniAspi.
Allo stesso tempo, il lavoratore licenziato, che sia in possesso del requisito soggettivo delle 52 settimane di contribuzione, può presentare alternativamente la domanda di disoccupazione speciale in argomento o la domanda di indennità di disoccupazione Aspi.
Quanto sopra troverà applicazione per le domande di prestazione di trattamento speciale edile presentate entro i 68 giorni dalla data di licenziamento, termine quest’ultimo di presentazione, a pena di decadenza, delle domande di Aspi e mini Aspi.
Si rammenta che le domande di trattamento speciale di disoccupazione edile in argomento possono essere utilmente presentate oltre il 68° giorno dal licenziamento e nel limite decadenziale di 24 mesi dallo stesso.