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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Indennità antitubercolari
Beneficiari
(circ.112/2017)
Il diritto alle indennità antitubercolari sorge al verificarsi del rischio medico legale e cessa nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.
Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori subordinati del settore privato, i pensionati e titolari di rendita ed alcune categorie di dipendenti pubblici.
E’ bene tenere presente - per identificare correttamente, qualora ricorra, la fattispecie - che la tubercolosi configura, in alcuni casi, una malattia-infortunio tutelata dall’INAIL, come rischio professionale riconosciuto a talune categorie di lavoratori (tra queste, gli operatori della sanità).
L'indennità spetta (Rdl. n. 1827 del 04/10/1935 art. 69 - L.657/1954 art. 1 - DPR 818/1957 art. 29 - L. 419/1975):
- agli assicurati che possono far valere all'atto della domanda 52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa;
- titolari di pensioni o rendite che possono normalmente far valere il requisito dell'anno di contribuzione (circ. 134342/1975, punto 1 - art. 3 L. 419/1975); ai pensionati e ai titolari di rendita (L.692/1955 punti 1 e 3, art. 1 L. 419/1975 - circ. 134342/1975, punto II) che non possono far valere il normale requisito semprechè l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia;
- ai familiari che non hanno assicurazione propria art. 2 L. 419/1975 - circ. 134342/1975, punto II; ai familiari dell'assicurato deceduto purchè al momento della morte potesse far valere i 52 contributi e che le prestazioni siano richieste entro un anno dal decesso (circ. 83106/1941 punto 2, circ. 131411/1958); ai familiari dei detenuti circ. 132279/1962 a particolari condizioni.