-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 4690
Le indennità antitubercolari
La domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, sulla base delle indicazioni già fornite con circ. n. 45/2012, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio On line di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
- Contact Center integrato – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico - solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo;
- Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda presentata ai fini dell’indennità giornaliera (IG) è valida anche per l’indennità post sanatoriale (IPS).
Deve essere presentata una nuova domanda ai fini del conseguimento dell’assegno di cura e sostentamento (ACS) entro 90 giorni dalla fine dell’indennità post-sanatoriale ovvero dalla fine del precedente assegno di cura e sostentamento.
Non occorre domanda ai fini dell’erogazione dell’assegno natalizio (AN).
N.B.:In mancanza o insufficiente requisito contributivo, la domanda va presentata alla Asl di appartenenza.