Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Indennità antitubercolari Indennità antitubercolari-info
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Indennità antitubercolari (TBC)
(circ.73/1995) (circ.112/2017)
Le indennità antitubercolari, vengono concesse dall'Inps (dopo l'accertamento dei requisiti contributivi e sanitari).
Il diritto all’indennità sorge al verificarsi del rischio e si estende anche ai familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non iscritti all'Inps.
Le Prestazioni economiche antitubercolari sono finalizzate a reintegrare lo stato di salute e la capacità di guadagno economico dell’assicurato.
Tale diritto decade nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.