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Cumulabilità dei benefici
Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto in oggetto contiene, per i destinatari della nuova disciplina, disposizioni riguardanti l’opzione tra i benefici previdenziali previsti per l’esposizione all’amianto ed altri benefici previdenziali che comportino anticipazione all’accesso al pensionamento ovvero aumento dell’anzianità contributiva.
Si rammenta che, in materia, il comma 6 ter dell’articolo 47 della legge n. 326 del 2003 dispone: “I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.” La disposizione in esame, quindi, esclude, per i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione dell’intero periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, la possibilità di cumulare il beneficio derivante da esposizione all’amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad un’anticipazione dell’accesso al pensionamento o un aumento dell’anzianità contributiva. I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all’amianto, sia di benefici consistenti in anticipazioni dell’accesso alla pensione o aumenti dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra l’uno o gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento all’ente previdenziale di appartenenza.
Nel contesto sopra delineato è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se i benefici previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto siano compatibili con quelli previsti per i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti, o comunque affetti da particolari infermità oggetto di tutela previdenziale.
Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 2005, prot. n° 24/0001226, ha precisato che “si ritengono cumulabili i benefici previdenziali connessi all’esposizione all’amianto con quelli conseguenti ad un particolare status del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti)”.