Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 2013 Circolare 77 del 13 maggio 2013
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Circolare 77 del 13 maggio 2013
OGGETTO:
Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
SOMMARIO:
1.Premessa
2. Evoluzione normativa
3. Indennità di malattia
3.1. Ambito di applicazione
3.2. Certificazione di malattia
3.3. Eventi esclusi
3.4 Requisiti contributivi e reddituali
3.5. Controlli di accertamento medico legale
3.6. Durata e misura della prestazione di malattia
3.7. Modello di dichiarazione
3.8. Contenzioso
4. Indennità per congedo parentale.
4.1. Ambito di applicazione
4.2. Requisiti contributivi
4.3. Condizioni per l’erogazione della prestazione
4.4. Durata e misura della prestazione
4.5. Modello di domanda
4.6. Contenzioso
1. PREMESSA
Le tutele previdenziali dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale sono state, come è noto, progressivamente estese, attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
Si procede di seguito con una ricostruzione dell’evoluzione delle suddette tutele al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l’erogazione delle prestazioni.
2. EVOLUZIONE NORMATIVA
Con l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) sono state introdotte, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui sopra, specifici istituti previdenziali per la malattia e per il congedo parentale.
Sulla base dell’espressione letterale contenuta nella disposizione (“lavoratori a progetto e categorie assimilate”), l’Istituto, con le circolari n. 76 del 16 aprile 2007 e n. 137 del 21 dicembre 2007 (punto 2), ha individuato, quali lavoratori aventi diritto, i collaboratori a progetto (di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), i collaboratori coordinati e continuativi e i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni, nel corso dell’anno solare, o di durata inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro.
Successivamente, alla luce di un’evoluzione interpretativa, con la risposta ad interpello n. 42 dell’ 11 novembre 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, tra l’altro, chiarimenti in merito al contenuto del citato art. 1, comma 788, della legge 296 del 2006, precisando che con l’espressione “categorie assimilate” ai lavoratori a progetto devono essere ricompresi, senza alcuna distinzione, tutti i lavoratori per i quali l’onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione (denominati in seguito ‘parasubordinati’) e per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata con aliquota contributiva piena di cui all’art. 59, comma 16, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449.
Da ultimo, l’articolo 24, comma 26, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 241, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’estensione delle citate tutele anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata (lavoratori libero professionisti).
A seguito di quanto sopra esposto, con il messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, sono state fornite prime indicazioni operative in merito alla presentazione delle istanze di prestazioni da parte delle ulteriori tipologie di lavoratori tutelati per i quali sono individuabili, come già indicato, due ‘macrocategorie’: lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) e lavoratori libero professionisti.
In proposito, è necessario precisare che la vasta categoria dei ‘parasubordinati’ come sopra individuata, include nel suo ambito tipologie eterogenee di lavoratori per i quali il reddito imponibile ai fini previdenziali è definito in maniera diversa in virtù della diversa qualificazione ai fini IRPEF.
3. INDENNITA’ DI MALATTIA
3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Come indicato in premessa, i destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
La tutela economica è prevista, con riferimento ai lavoratori libero professionisti, per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012 mentre per i lavoratori parasubordinati (con committente o associante) – come individuati dal citato interpello - per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi.
3.2. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessario che sia stato trasmesso all’Istituto un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.
Al riguardo si richiamano le norme relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps attuate a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero della Salute 26 febbraio 2010 e del disciplinare tecnico ad esso collegato.
3.3. EVENTI ESCLUSI
La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. Diversamente, in caso di eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi 3 giorni. Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa all’Istituto idonea certificazione di malattia.
3.4. REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI
Presupposto per il diritto alla prestazione dell’indennità di malattia è la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.
Ulteriori condizioni, valide per tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, sono il requisito contributivo e quello reddituale così come previsti dal D.M. 12.01.2001 e richiamati dal citato art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006.
E’ indispensabile, pertanto, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, che risultino accreditati contributi, nella suddetta gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia.
Per il 2013 l’aliquota contributiva (comprensiva della quota dello 0,72%), dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al 27,72% (circolare n. 27 del 12 febbraio 2013).
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota del 27,72% sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990) pari per l’anno 2013 a euro 15.357,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 354,75.
Per quanto concerne il requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, valido per lo stesso anno. Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia corrisponde a euro 67.304,30.
Con riferimento ai suddetti requisiti, richiesti come già specificato per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, occorre distinguere tra le citate due ‘macrocategorie’:
lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) - l’onere contributivo risulta a carico del committente con obbligo di rivalsa sul collaboratore per la quota a carico (nella misura di due terzi per il committente e un terzo per il collaboratore). In caso di associazione in partecipazione l’onere, in carico all’associante, è ripartito nella misura del 55% per l’associante e 45% per l’associato.
Il committente e l’associante sono tenuti ai sensi della normativa vigente a versare i contributi spettanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso mediante modello F24 (telematico per i possessori di partita IVA).
lavoratori libero professionisti – l’onere contributivo è interamente a carico dei soggetti interessati che versano, con modello telematico F24, i contributi dovuti relativi sia al saldo dell’attività lavorativa dell’anno precedente sia agli acconti dell’anno in corso, alle scadenze previste dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico). Ovviamente, le informazioni contributive per l’anno in corso sono da considerarsi provvisorie e come tali debbono essere gestite nell’apposita procedura di pagamenti (liquidazione provvisoria), fino alla liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della suddetta dichiarazione fiscale del lavoratore.
Anche con riferimento al requisito reddituale i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali divengono definitivi al momento della citata liquidazione della suddetta dichiarazione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In merito, infine, all’esistenza dell’attività lavorativa è necessario riferirsi alla dichiarazione presentata in via telematica dal lavoratore all’Istituto (vedi circolare n. 52 del 6 aprile 2012 applicativa della determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini”) procedendo successivamente alla verifica del dato con le informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto o con le informazioni relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA.
3.5. CONTROLLI DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE
Anche per i soggetti di cui trattasi, l’Istituto può legittimamente effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine di poter verificare la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. Pertanto, per consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, tali lavoratori sono tenuti a rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e a porre la massima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi.
3.6. DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE DI MALATTIA
Come è noto l'art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 dispone che “l’evento di malattia è indennizzato, ai sensi della normativa citata, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare”.
Per la durata complessiva del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il medesimo periodo considerato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia.
Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni (circolare n. 76 del 16 aprile 2007).
L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, purchè non sia stata irrogata una sanzione (ad esempio a seguito di eventuale assenza a visita medica di controllo domiciliare), comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.
Pertanto, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi con il numero delle giornate lavorate - e conseguentemente con quello delle giornate indennizzabili - è necessario fare riferimento alla dichiarazione presentata in via telematica dal lavoratore all’Istituto citata al precedente punto 3.4.
Tali dichiarazioni sono successivamente verificabili sulla base di ulteriori informazioni a seconda delle citate due ‘macrocategorie’:
lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) - data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
lavoratori libero professionisti - informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto ovvero relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA.
Con riferimento alla misura della prestazione, l’indennità viene calcolata - come previsto nella circolare n. 76 del 2007 – sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento. Pertanto, per le malattie iniziate nell’anno 2013 l’indennità giornaliera sarà pari a:
euro 10,85, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
euro 16,28, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
euro 21,71, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
3.7. MODELLO DI DICHIARAZIONE
Il lavoratore che intende richiedere il riconoscimento della prestazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale dichiarazione deve essere presentata in modalità telematica secondo quanto previsto dalla citata circolare n. 52 del 2012, fermo restando quanto precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, ultimo capoverso.
3.8. CONTENZIOSO
Gli eventuali ricorsi inerenti alla prestazione in oggetto debbono essere presentati, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, in modalità telematica secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011. Competente a decidere in unica istanza i ricorsi è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Si precisa, infine, che per gli eventuali aspetti non espressamente indicati si rinvia alla citata circolare n. 76 del 16 aprile 2007.
4. INDENNITA’ PER CONGEDO PARENTALE
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Alla luce delle disposizioni richiamate in premessa è stato esteso il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, ivi compresi i genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all’indennità di maternità.
Il diritto, come precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, decorre, per i lavoratori libero professionisti,dal 1° gennaio 2012. Pertanto, attesa la fruibilità del beneficio entro il primo anno di vita del bambino, lo stesso deve essere riconosciuto anche per gli eventi di nascita e gli ingressi in famiglia verificatisi anteriormente alla predetta data e relativamente ai quali non sia ancora trascorso il suddetto limite temporale di un anno.
Per i lavoratori ‘parasubordinati’ con committente o associante – come individuati dal citato interpello n. 42 del 2011 - la tutela è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi della stessa.
Come precisato in premessa la categoria dei ‘parasubordinati’ comprende tipologie eterogenee di lavoratori, per i quali il reddito imponibile ai fini previdenziali - a cui sono commisurate le relative prestazioni - è definito in maniera diversa in virtù della diversa qualificazione ai fini IRPEF e della coincidenza, nella quasi totalità dei casi, della base imponibile previdenziale con quella fiscale. Si sottolinea, al riguardo, che l’inclusione delle singole tipologie di lavoratori nella macrocategoria dei ‘parasubordinati’ ha effetto unicamente ai fini della decorrenza del diritto al trattamento economico per congedo parentale (dal 1° gennaio 2007), indipendentemente dalle modalità di calcolo dello stesso, che coincidono con quelle attualmente in uso per l’erogazione dell’indennità di maternità.
Alla luce di quanto sopra, si pone l’accento in particolare sulla disciplina degli associati in partecipazione, i quali sono inclusi fra i ‘parasubordinati’ in ragione dell’onere contributivo posto a carico dell’associante, ma il cui reddito è qualificato come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR). Per tali soggetti, ferma restando la decorrenza del diritto dal 1° gennaio 2007, si applicano, con riferimento all’individuazione del reddito le disposizioni già utilizzate per la prestazione dell’indennità di maternità.
4.2 REQUISITI CONTRIBUTIVI
La prestazione è riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo al congedo di maternità, e cioè delle lavoratrici/lavoratori in favore delle quali risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l’aliquota contributiva piena (attualmente pari al 27,72%) di cui alle vigenti disposizioni normative.
In particolare, con riferimento ai suddetti requisiti, richiesti per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, è necessario tenere presente le differenti modalità di versamento della contribuzione dovuta per le due ‘macrocategorie’ sopra individuate e già precisate al precedente punto 3.4, lettere a) e b).
4.3 REQUISITI OGGETTIVI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per congedo parentale, come già precisato nella citata circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, punto 2, ultimo capoverso, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Tali dati sono successivamente verificabili sulla base di ulteriori informazioni a seconda delle citate due ‘macrocategorie’:
a) lavoratori parasubordinati con committente o associante: data inizio e data fine del rapporto di lavoro; verifica dell’effettiva astensione dal lavoro in base ai dati presenti negli archivi dell’Istituto derivanti dalle denunce contributive inviate dai committenti/associanti; comunicazione di effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo parentale resa dal committente/associante e dal lavoratore nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
b) lavoratori libero professionisti: informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto ovvero relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA; dichiarazione, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo parentale.
Relativamente all’età del minore al momento dell’adozione, va precisato che il congedo parentale, in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti dall’art. 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, spetta alle madri adottive o affidatarie a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento e comunque entro il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.
4.4 DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE
Il trattamento economico per congedo parentale, come sopra specificato, spetta limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita (o ingresso in famiglia) del bambino e dà titolo a un’indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità.
Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto – o adozione/affidamento - plurimi, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori, in relazione all’età (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia), come enunciato al punto 2, nella citata circolare n. 137 del 2007.
L’indennità è calcolata, per entrambe le ‘macrocategorie’ di lavoratori, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, di cui all’art. 4 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2002 (circolari nn. 138 del 2002, punto 1.4, 137 del 2007 punto 2.1, e per quanto riguarda gli associati in partecipazione, 99 del 10 agosto 2005, par. “Tutela della maternità”). Occorre, pertanto, considerare il reddito utile a fini contributivi tenendo conto del massimale annualmente previsto (pari, per il 2013, come indicato nella circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, a euro 99.034,00), percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo previsto ai fini della titolarità del diritto.
Alla luce di quanto sopra,
riguardo ai lavoratori ‘parasubordinati’ con committente o associante, viene preso a riferimento l’imponibile contributivo dei suddetti dodici mesi risultante dalle denunce presentate dal committente e riferite al lavoratore interessato. All’interno di tale macrocategoria è necessario, peraltro, distinguere, secondo quanto precisato al punto 4.1, gli associati in partecipazione, per i quali viene preso a riferimento il reddito risultante dalla denuncia dei redditi percepiti per attività di associato e relativi all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, conformemente a quanto avviene per i lavoratori di cui alla successiva lettera b);
nel caso di attività libero professionale, occorre considerare, per ciascuno dei mesi compresi nel periodo dei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.
Nel caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi e negli altri casi particolari illustrati nella circolare n. 93 del 26 maggio 2003, si richiamano le disposizioni ivi impartite ai fini dell’individuazione della base di calcolo da prendere a riferimento.
Si precisa che i periodi per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del citato d.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. della maternità/paternità).
4.5. DOMANDA
I soggetti che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione devono presentare apposita domanda contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale domanda deve essere presentata in modalità telematica, secondo quanto indicato nella circolare n. 53 del 6 aprile 2012, fermo restando quanto precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, ultimo capoverso.
4.6. CONTENZIOSO
Analogamente a quanto previsto per la prestazione di malattia, gli eventuali ricorsi inerenti al congedo parentale richiesto dai lavoratori iscritti alla Gestione separata devono essere presentati in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Organo competente a decidere in unica istanza i predetti ricorsi è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Si precisa, infine, che per gli aspetti non espressamente indicati si rinvia alla citata circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, punto 2.
Il Direttore Generale
Nori