Eureka Previdenza

Circolare 38 del 14 marzo 2013

Allegati n.1
OGGETTO:
Articolo 2, commi 51-56 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto.
SOMMARIO:
Premessa e quadro normativo
Disciplina della indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
1.1. Beneficiari
1.2. Requisiti e condizioni
1.3. Domanda
1.4. Prestazione
1.5. Domande di prestazione riferite ad eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012
2. Finanziamento e monitoraggio
3. Istruzioni contabili
Premessa e quadro normativo

La legge 28 giugno 2012 n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (da ora “legge di riforma”), ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali.

In particolare l’art. 2, commi dal 51 al 56, della legge di riforma ha riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti.

In merito all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si rammenta che la legge di riforma ha modificato i contenuti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. A tale proposito si richiamano sulla tipologia contrattuale in oggetto i chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 29 dell’11 dicembre 2012.

La prestazione è riconosciuta a regime dal 1 gennaio 2013; per il triennio 2013-2015 sono previsti in via transitoria, dal sopracitato art. 2, comma 56, particolari requisiti e finanziamenti integrativi alla misura.


1. Disciplina della indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
1.1. Beneficiari

I beneficiari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps.

Sono esclusi, per espressa previsione normativa, i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e cioè i titolari di redditi di lavoro autonomo.

Sono peraltro esclusi tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al citato articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. A mero titolo esemplificativo rimangono pertanto esclusi coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto, quali gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del predetto articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Sono esclusi, tra l’altro, i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. I potenziali beneficiari devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Ai lavoratori co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata si applicano le aliquote contributive previste all’articolo 1, comma 79, legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall’ articolo 2, comma 57 della Legge di riforma in oggetto, che per l’anno 2013 è pari a 27%.

Rimane confermata l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,50%, istituita dall’articolo 50, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aumentata di un ulteriore 0,22% come disposto dall’art 7 del da D.M. 12 luglio 2007, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione a tali lavoratori della tutela relativa alla maternità ed al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.


1.2. Requisiti e condizioni
L’indennità è riconosciuta ai collaboratori, come individuati nel punto precedente, che soddisfino “in via congiunta” i seguenti requisiti previsti dall’art. 2, comma 51, della legge di riforma:
a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;

c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Al riguardo, si deve considerare che i requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) devono essere soddisfatti in relazione “all’anno precedente”, mentre il requisito previsto dalla lettera c) è relativo “all’anno di riferimento”.

A tal proposito si precisa che:

- per “anno di riferimento” si deve intendere l’anno in cui il collaboratore matura il requisito di cui alla lettera c) e presenta la domanda per la prestazione in oggetto;
- per “anno precedente” si deve intendere solo ed esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente quello di “riferimento” come sopra individuato.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a), poiché la monocommittenza, a differenza della previgente disciplina, non è più riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello al termine del quale si è verificato l’evento “fine lavoro”, ma “all’anno precedente”, essa deve essere garantita con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la monocommittenza sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione purché con il medesimo datore di lavoro.

In relazione a quanto previsto dalla lettera b) ed in considerazione delle finalità della norma di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, per “reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale” si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.

Per quanto attiene al periodo di disoccupazione, la legge di riforma richiede un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. Si tratta della disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni, (condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti). Come disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, lo stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Sulla base di quanto previsto dalla sopracitata lettera d), dell’art.2, comma 51, della legge di riforma, il periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi, in relazione all’anno di riferimento 2013, deve sussistere nell’anno 2012.

Considerando che la prestazione in oggetto entra in vigore, ai sensi dell’art. 2, comma 51, della legge di riforma, dal 1 gennaio 2013 e che la precedente disciplina non richiedeva lo stato di disoccupazione ai sensi del citato articolo 1, comma 2, lettera c), ma faceva riferimento all’assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi, in fase di applicazione, sulla base di specifici indirizzi ministeriali, si precisa che solo ed esclusivamente nella domanda relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012.

A tal proposito si fa presente che il requisito della disoccupazione, che la previgente disciplina richiedeva in relazione all’evento “fine lavoro” (e quindi all’anno in corso), viene ora richiesto dalla legge di riforma in riferimento “all’anno precedente”. Di conseguenza è possibile la presentazione della domanda stessa in costanza del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda, infine, gli accrediti contributivi nella Gestione separata relativi “all’anno precedente” e “all’anno di riferimento” si considerano utili ai fini dell’erogazione dell’indennità in argomento i contributi effettivi. Si precisa che i contributi figurativi dell’indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.

Il comma 56 della legge in esame stabilisce, in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che il requisito di cui alla lettera e) del citato comma 51, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi.


1.3. Domanda

La domanda di prestazione (poiché non è più necessario il decorso di almeno due mesi di assenza di contratto di lavoro) deve essere presentata dal collaboratore ex art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Solo nel caso in cui il requisito previsto dalla lettera c) del sopracitato art. 2, comma 51, della legge di riforma venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda, relativa “all’anno di riferimento” in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Come sopra evidenziato, al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Il nuovo modello di domanda di prestazione tiene conto delle novità intervenute e sarà disponibile sul sito dell’Istituto non appena ultimate le variazioni.

E’ ancora utilizzabile il modello SR92 per la richiesta della indennità per gli eventi fine lavoro fino al 31 dicembre 2012 (vedi infra punto 1.5.).


1.4. Misura della Prestazione

L’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

La prestazione, per disposizione di legge, è liquidata:

- in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro;
- in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro (esempio: per un importo della prestazione pari a 2.400 euro, verranno erogati un primo importo mensile pari a 1.000 euro, un secondo importo mensile pari a 1.000 euro, un terzo importo mensile pari a 400 euro).

Il comma 56 della legge in esame dispone, in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che l’importo dell’indennità è elevato dal 5% al 7%.


1.5. Domande di prestazione riferite ad eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012

L’art. 2, comma 54 della legge di riforma ha stabilito che “restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data”. In tali casi, si applica pertanto quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.

La suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

I collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto di lavoro termini entro il 31 dicembre 2012, potranno – decorsi, ai sensi del comma 2, lettera e) del citato articolo 19, “almeno due mesi” in assenza di contratto di lavoro - presentare domanda nei trenta giorni successivi.

Si rammenta che il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda è di carattere ordinatorio e non perentorio.

Per quanto non richiamato, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolari e messaggi e, da ultimo, con il messaggio n. 20803 del 18 dicembre 2012.


2. Finanziamento e monitoraggio

La prestazione è finanziata, a regime a decorrere dall’anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al decreto-legge n. 185/2008 e del Decreto interministeriale 19 maggio 2009 n. 46441, pari ai 200 milioni di euro con cui vengono erogate le indennità dal 1 gennaio 2009.

Esclusivamente per il triennio 2013-2015, la legge di riforma prevede un’integrazione di tale finanziamento nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.

Nel corso del periodo transitorio, con il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure disciplinate dalla legge di riforma, con particolare riferimento alle misure recate per le specifiche fattispecie contrattuali, si provvede a verificare la rispondenza dell’indennità in oggetto alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, con lo scopo di stimare la corrispondenza della portata effettiva dell’onere alle previsioni iniziali, nonché per valutare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sostituzione con altre tipologie di intervento previste, quali la mini ASpI.

L’Istituto provvede al costante monitoraggio della spesa, fornendo report periodici ai Ministeri vigilanti.


3. Istruzioni contabili

Gli oneri derivanti dalla prestazione in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all’art. 2, commi 51-56 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è stato istituito il seguente conto: GAU30168.

Eventuali riaccrediti devono essere rilevati al conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio di nuova istituzione “03114-Somme non riscosse dai beneficiari –indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, L.n.92/2012”

Eventuali recuperi delle prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU24168, di nuova istituzione e al conto GAU 00030, già esistente.

I recuperi imputati al conto GAU24168 sono evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”. Le partite relative che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla stessa procedura, al conto esistente GAU00030.

A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione “01118 – Recupero indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, art. 2, commi 51-56, L. 92/2012”.

Tale codice bilancio, con la denominazione di seguito riportata deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:”01118 – Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi indebite, art. 2, commi 51-56, L.92/2012”.

Nell’allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti.


Il Direttore Generale
Nori

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