Eureka Previdenza

Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni

Destinatari della riduzione

Vedi messaggio 1167/2020

Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni

Pensionati ex Ipost - ex Inpdap - ex Enpals

(msg.5002/2014)

Con la circolare n. 69 del 29 marzo 1998 sono state fornite le istruzioni in ordine all’applicazione per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli, dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per effetto della citata norma, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà.

Ai sensi della medesima disposizione il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà.

L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto dal 1° gennaio 2003 la confluenza nell’INPS dell’Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), stabilendo, con effetto dalla stessa data, che i titolari di trattamenti pensionistici presso tale Istituto siano iscritti, con evidenza contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

In applicazione della predetta norma è, pertanto, automaticamente esteso, a far data dal 1° gennaio 2003, anche ai pensionati ex INPDAI, ora pensionati INPS, il beneficio previsto per i titolari di pensione che abbiano compiuto sessantacinque anni, consistente nella riduzione del 50 percento dei contributi pensionistici dovuti in qualità di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli.

Diversamente da quanto sopra precisato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15 novembre 11 2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, comma 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l’età di 65 anni.

Pertanto, la contribuzione dovuta da tali soggetti deve essere riscossa nella sua interezza e le domande volte ad ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, ivi comprese quelle già presentate e non ancora definite.

Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni

Trasformazione AOI o pensione di invalidità in vecchiaia col calcolo misto

(circ.98/2003)

Se la pensione di vecchiaia deve essere liquidata con il sistema misto, la quota calcolata con il contributivo si determina sommando la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione piena con la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione ridotta.
La quota da determinare con il sistema contributivo relativa a periodi di contribuzione intera va calcolata moltiplicando il montante individuale, ottenuto sommando i contributi annui rivalutati relativi ai periodi in questione, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni.
La seconda quota, relativa ai periodi di contribuzione ridotta, si determina moltiplicando il montante individuale, ottenuto sommando i contributi annui rivalutati relativi ai periodi di contribuzione ridotta, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni e dividendo l’importo cosi ottenuto per due.
Le procedure centrali di calcolo provvedono alla determinazione dell’importo della pensione tenendo conto delle modalità descritte.

Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni

Pensionati ex-INPDAI

(circ.90/2004)

Con la circolare n. 63 del 17/3/1998 sono state fornite le istruzioni in ordine all’applicazione, nelle gestioni artigiani e commercianti, dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto della citata norma, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà. Ai sensi della medesima disposizione il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà (v. circ. n. 175 del 29/7/1998  e circ. n. 98 del 9/6/2003).

La riduzione riguarda esclusivamente i contributi relativi all’I.V.S. dovuti, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, dai soli pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari d’impresa o collaboratori familiari.


Estensione ai pensionati ex INPDAI artigiani e commercianti

Come noto l’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto dal 1° gennaio 2003 la confluenza nell’INPS dell’Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), stabilendo, con effetto dalla stessa data, che i titolari di trattamenti pensionistici presso tale Istituto siano iscritti, con evidenza contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

A seguito della predetta norma è pertanto automaticamente esteso, a far data dal 1° gennaio 2003, anche ai pensionati ex INPDAI, ora pensionati INPS, il beneficio previsto per i titolari di pensione che abbiano compiuto sessantacinque anni, consistente nella riduzione del 50 percento dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

A partire dal 1° gennaio 2003 la riduzione può essere richiesta con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno.

Si rammenta che sono legittimati alla richiesta del beneficio in parola anche i titolari di assegno d’invalidità, mentre devono ritenersi esclusi dall’ammissione al beneficio i titolari di pensione di reversibilità (v. circolare n. 33 del 15 febbraio 1999).

La richiesta di agevolazione ha effetto a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione della domanda ed esplica la sua efficacia a tempo indeterminato e sino alla sua eventuale revoca, non deve pertanto essere ripresentata negli anni successivi.

Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi contributivi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta da parte degli interessati ed a condizione che non si sia già provveduto alla liquidazione di supplementi di pensione, fermi restando il limite del 1° gennaio 2003 e la sussistenza, per i periodi interessati, dei requisiti dell’età e del pensionamento.

Riguardo alle modalità di richiesta della predetta agevolazione si rimanda alle circolari citate in premessa.

 

Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni

Trasformazione AOI o pensione di invalidità in vecchiaia retributiva

(circ.98/2003)

Può verificarsi il caso di titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità che, svolgendo attività di lavoro autonomo, richiedano al raggiungimento del 65° anno la riduzione del contributo previdenziale e successivamente conseguano, dopo aver maturato i previsti requisiti contributivi e assicurativi, la trasformazione dell’assegno di invalidità o della pensione di invalidità (nel primo caso d’ufficio, nel secondo a domanda dell’interessato come previsto dalla circolare n. 91 del 15 maggio 2002) in pensione di vecchiaia.In tali fattispecie, l’anzianità contributiva maturata nel periodo di contribuzione ridotta dovrà essere considerata utile ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia per intero, poiché gli interessati hanno versato una contribuzione ridotta usufruendo di una facoltà concessa loro dalla legge.
Per quanto riguarda la misura della prestazione del trattamento pensionistico in oggetto, da calcolare in forma reddituale, nulla è innovato sotto il profilo delle modalità di calcolo per quanto concerne la quota A, relativa alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992.
Per quanto concerne la quota B, relativa alle anzianità dal 1° gennaio 1993, qualora la pensione di vecchiaia debba essere calcolata con il sistema integralmente reddituale, si deve procedere ad un doppio calcolo.
Si determina il reddito medio settimanale pensionabile relativo all’intero periodo inerente la quota B e si moltiplica per le settimane di anzianità contributiva relative al periodo coperto da contribuzione piena e per l'aliquota di rendimento prevista in relazione all'ammontare del reddito. L'importo che si ottiene costituisce la prima parte della quota B.
Si moltiplica il reddito medio settimanale pensionabile di cui sopra per le settimane di anzianità contributiva maturate con contribuzione ridotta e per l'aliquota di rendimento prevista in relazione all'ammontare del reddito. L'importo così ottenuto diviso per due costituisce la seconda parte della quota B.
La somma dei due importi costituisce l'ammontare complessivo della quota B del trattamento di vecchiaia.
Le procedure centrali di calcolo provvedono alla determinazione dell’importo della pensione tenendo conto delle modalità descritte.

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