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Rendita vitalizia
Presupposti della costituzione di rendita vitalizia
(circ.78/2019)
Finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive, l’istituto previsto dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 presuppone l’inadempimento dell’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti(I.V.S.).
La contribuzione omessa, inoltre, deve essere non più suscettibile di recupero da parte dell’Inps per maturata prescrizione.
La norma in esame non è applicabile nei casi in cui le disposizioni vigenti all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedevano l’esclusione dall’obbligo assicurativo I.V.S.
Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, l’istituto in parola è stato esteso alle seguenti fattispecie:
- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (cfr. le circolari n. 31/2002 e n. 65/2008);
- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili (cfr. le circolari n. 32/2002, n. 36/2003, n. 10/2004 e n. 141/2004);
- tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo (cfr. la circolare n. 101/2010);
- iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. la circolare n. 169/2017 come modificata dalla circolare n. 117/2018).