Eureka Previdenza

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Domande e ricorsi pendenti

(circ.48/2025)

Oltre che alle domande e ai ricorsi inoltrati a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024, le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione anche a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima dell’entrata in vigore della medesima legge n. 203 del 2024 che risultino giacenti e non ancora definiti.

 

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Iscritti alla Gestione pubblica

(circ.48/2025)

Con le circolari n. 169 del 15 novembre 2017, n. 117 dell’11 dicembre 2018, n. 122 del 6 settembre 2019, n. 25 del 13 febbraio 2020, n. 92 del 17 novembre 2023, n. 58 del 22 aprile 2024 e il messaggio n. 87 del 10 gennaio 2025, l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del termine prescrizionale ai contributi di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nell’ambito della Gestione pubblica.

In considerazione dell’interpretazione fornita con le citate circolari, e limitatamente alle fattispecie in cui è applicabile l’istituto dalla rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 25/2020), si precisa che il termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 nell’ambito della contribuzione della Gestione pubblica decorre dalla data di prescrizione dei contributi, come individuata in applicazione delle disposizioni emanate in materia.

A titolo esemplificativo, pertanto, per i periodi di lavoro con obbligo di iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) presso enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (non rientranti nella sospensione del termine prescrizionale dei contributi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, inserito dall’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni[2]), con riferimento ai quali la prescrizione dei contributi è operativa a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto può essere presentata entro il 31 dicembre 2029, mentre, fino a quando la stessa legittimazione ai sensi dei medesimi commi non sia prescritta, la legittimazione ai sensi del comma settimo non è esercitabile.

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Presentazione della domanda - Adempimenti amministrativi

(circ.48/2025)

A seguito della modifica dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono, quindi, verificarsi le seguenti possibilità:

  1. richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (primo comma);
  2. omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma quinto);
  3. richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (comma settimo).

Nell’esaminare le richieste di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, le Strutture territoriali devono preliminarmente verificare che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia non siano decorsi più di dieci anni. Deve essere altresì valutata la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione.


5.1 Istanza presentata dal datore di lavoro

Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal datore di lavoro e il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 in argomento non sia prescritto, la stessa deve essere esaminata nel merito. Diversamente, l’istanza deve essere respinta per intervenuta prescrizione. Non è prevista, infatti, per il datore di lavoro la facoltà di attivare la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del comma settimo, facoltà riconosciuta esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti.


5.2 Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti

Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal lavoratore, o dai suoi superstiti, e non risulti prescritto il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13, l’istanza deve essere considerata inoltrata, in via sostitutiva, ai sensi del comma quinto del medesimo articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, con tutto quanto ne consegue, anche in base a quanto illustrato al successivo paragrafo 6 della presente circolare.

Nel caso in cui, invece, il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 risulti prescritto bisogna distinguere:

  • se l’istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 e ancora giacente, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, la medesima deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ed essere definita d’ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato al tale data;
  • se l’istanza è presentata a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, e la data della domanda coincide con quella di presentazione.

In ogni caso in cui l’istanza sia accolta come istanza presentata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, nel relativo provvedimento deve essere specificato che il diritto del lavoratore o dei suoi superstiti di chiedere la rendita vitalizia, in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi del comma quinto del medesimo articolo, è prescritto e che l’istanza è accolta ai sensi del comma settimo dell’articolo 13.

In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte (come precisato, infatti, la prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia decorre dalla data di prescrizione di ciascun contributo oggetto di istanza). In tale circostanza, pertanto, l’istanza deve essere considerata inoltrata in parte ai sensi del comma quinto e in parte ai sensi del comma settimo.

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Profili istruttori e onere di riscatto

(circ.48/2025)

Nei paragrafi precedenti è stato chiarito che la legittimazione del lavoratore a inoltrare l’istanza ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 presuppone la prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto del medesimo articolo e che la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia di cui al comma quinto spetta al lavoratore, in via sostitutiva del datore di lavoro, “quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, […] salvo il diritto al risarcimento del danno”. Questa ultima previsione risponde all’esigenza di garantire che il datore di lavoro non sia esposto a pretese risarcitorie conseguenti al riconoscimento di rendite vitalizie su posizioni assicurative fittizie (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3678 e Corte di Cassazione 21 settembre 2020, n. 19679), esigenza non ricorrente nel caso disciplinato dal comma settimo, che non fa riferimento all’impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro, né fa salve azioni risarcitorie contro questi, stante la maturata prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto .

In materia, già le istruzioni di servizio n. 11 del 1968, al n. 2, facevano cenno al datore di lavoro o aventi causa che non potessero o non volessero costituire la rendita vitalizia. La circolare n. 78 del 29 maggio 2019, al paragrafo 5 ha relegato le possibili richieste scritte al datore di lavoronella fase di riscontro della documentazione.


Il nuovo comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 costituisce una leva sistematica che, sul piano amministrativo, fa acquistare alle condizioni legittimanti previste dal comma quinto dello stesso articolo maggiore risalto e peso specifico. La legittimazione di cui al comma settimo, non potendo che essere diversa da quella di cui al comma quinto, la cui estinzione per prescrizione opera come presupposto del venire a esistenza della prima, comporta la necessità di istruire e gestire in modo opportunamente differenziato situazioni giuridiche diverse, al fine di rendere effettiva la tutela dei distinti interessi sottesi e posti in risalto.

In conseguenza di quanto evidenziato, ove agli atti della domanda non sia già presente la testimonianza resa dal datore di lavoro (cfr. il paragrafo 3.2 della circolare n. 78 del 2019), le istanze da intendersi presentate ai sensi del comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 devono essere corredate da un confronto preventivo con il datore di lavoro e cioè dalla documentazione contenente l’intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell’intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno. Deve essere altresì allegata anche la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro. Nel caso in cui manchi la documentazione della risposta del datore di lavoro, la Struttura territorialmente competente dell’INPS deve comunicare ufficialmente a quest’ultimo che è stata inoltrata una domanda ai sensi del comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 e acquisire la sua ufficiale posizione, circostanziata e motivata in merito. Il lavoratore può ritenersi legittimato a sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma quinto solo nel caso in cui lo stesso dichiari di non volere provvedere ai sensi del comma primo o nel caso in cui non sia stata ottenuta risposta ufficiale dal medesimo in quanto irreperibile o silente, effettuata ogni valutazione della Struttura territoriale sulla fondatezza della richiesta nel merito probatorio. Resta, tra l’altro, sempre salva la possibilità di ulteriori contatti con il datore di lavoro per chiarimenti, riscontri, verifiche in base a quanto indicato al paragrafo 5 della circolare n. 78 del 2019.

Diversamente, nei casi in cui il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 sia prescritto e l’istanza vada, dunque, valutata ai sensi del successivo comma settimo, il lavoratore e la Struttura territorialmente competente dell’INPS possono omettere il confronto preventivo con il datore di lavoro, restando, comunque, sempre salva la possibilità di contatti con il medesimo per chiarimenti, riscontri e verifiche, illustrate al citato paragrafo 5 della circolare n. 78 del 2019.

Riguardo al regime probatorio imposto dall’articolo 13 e dai relativi profili istruttori, restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 78 del 2019, sia in merito alle domande da valutare ai sensi dei commi primo e quinto sia riguardo alle domande da valutare ai sensi del successivo comma settimo; si evidenzia, infatti, che ai sensi del comma settimo è fatto salvo “l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma”.

Nulla è innovato in merito alla determinazione dell’onere di riscatto, per la quale si rinvia alle disposizioni diramate in materia dall’Istituto.

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Imprescrittibilità del diritto di chiedere la rendita vitalizia

 (circ.48/2025)

Imprescrittibilità del diritto di chiedere la rendita vitalizia di cui al comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (istanza presentata dal lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro)

In considerazione del quadro normativo in cui si inserisce, con il comma settimo del citato articolo 13 il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

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