Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Contribuzione Figurativa Accreditata d'ufficio Disoccupazione con requisiti ridotti
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Disoccupazione con requisiti ridotti
(circ.148/1990)
I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.
Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sei il numero dei giorni indennizzati, arrotondando per eccesso.
I contributi sono collocati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento e specificatamente nel periodo più favorevole al lavoratore.
Questi contributi possono essere utilizzati per:
- il diritto e la misura per la pensione di vecchiaia;
- il diritto e la misura per l’assegno ordinario di invalidità;
- solo la misura per la pensione di anzianità;
- il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all’età richiesta per la pensione di anzianità;
- Per il diritto e la misura della pensione anticipata fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.