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Assegno residuale
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
(circ.100/2014)
Il Fondo di solidarietà residuale non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio (art. 6 del decreto citato).
Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi con decreti direttoriali del Ministero del lavoro e del Ministero dell’Economia e Finanze, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 29 e 30, della Legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Comitato amministratore del fondo è composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due dirigenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e Finanze. Per la composizione, durata delle cariche e compiti del Comitato amministratore del Fondo si rimanda agli art. 2 e 3 del decreto citato.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della Legge n. 92/2012.