Eureka Previdenza

Assegno residuale

Prestazioni concesse dal fondo

(circ.100/2014)

Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.

La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

Assegno residuale

Prestazioni concesse dal fondo

(circ.100/2014)

Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.

La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

Importo dell'assegno residuale

La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo.

Agli interventi e ai trattamenti previsti dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Durata dell'assegno residuale

Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.

Domanda di assegno

Le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere accolte entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo.

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.

A decorrere dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli otto anni precedenti dall’impresa richiedente, detratte le prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate.

Al fine di determinare correttamente il tetto aziendale, si fa esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta, nonché alle prestazioni erogate, dell’impresa richiedente, a nulla rilevando trasferimenti parziali di rami d’azienda.

Le prestazioni concesse dal Fondo non possono comunque essere erogate in carenza di disponibilità.

Contribuzione correlata (figurativa) e sua efficacia ai fini pensionistici

Nei casi di erogazione della prestazione è previsto che il Fondo residuale versi, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della Legge 4 novembre 2010, n. 183: il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore  di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 24 gennaio 2013, punto 7.

La contribuzione correlata è dovuta sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore per tempo vigente. Tale aliquota va computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438/1992.

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