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Assegno residuale
Università non statali legalmente riconosciute
(circ.79/2015)
Nella citata nota del 9 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è, inoltre, pronunciato a favore dell’esclusione dal campo di applicazione del Fondo residuale delle Università non statali legalmente riconosciute, poiché come espresso sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella di legittimità, tali organismi hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e pertanto rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001.
In proposito, si richiama la giurisprudenza che definisce enti pubblici non economici le università libere disciplinate dal T.U. 31 agosto 1933 n. 1592 e dalla legge 29 luglio 1991 n. 243 (ex pluriis Cassazione sezione lavoro, 20 maggio 2008, n. 12749; Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 1733 del 05 marzo 1996, Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 6992 del 22 novembre 1983, Consiglio di Stato Sezione VI, 03 ottobre 1990, n. 862).
Le aziende sopra descritte, qualora già destinatarie della attribuzione del c.a. “0J”, dovranno rivolgersi alla competente Struttura territoriale, tramite Cassetto previdenziale aziende, per chiedere l’eliminazione del codice di autorizzazione “0J”.