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Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione
(circ.122/2015)
La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.
Le istanze devono essere presentate in riferimento alla matricola sulla quale insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto ovvero in riferimento alla matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del 25/06/2014.
Tale modalità di presentazione della domanda deve essere adottata anche dalle aziende le cui istanze sono riferite alla contribuzione totale dovuta dal gruppo di appartenenza. In tale eventualità, l’azienda istante dovrà indicare il gruppo al quale aderisce.
La procedura è attiva per i fondi di solidarietà pienamente operativi, ovvero i fondi adeguati con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato pubblicato, nonché i fondi di cui è stato già nominato il comitato amministratore. Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività per gli ulteriori fondi. Dal giorno della pubblicazione della presente circolare non sarà più possibile presentare domanda con altri canali (es. SOLICRE per le domande di finanziamento dei programmi formativi del fondo credito) che pertanto vengono chiusi. Le Sedi inviteranno le aziende a ripresentare la domanda stessa con la modalità telematica.
Ad oggi sono pienamente operativi i fondi relativi ai sotto indicati settori, per i quali pertanto può essere presentata domanda:
- settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
- settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
- settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
- settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.