Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Sospensione attività lavorativa Cassa integrazione guadagni Ordinaria Procedura di consultazione sindacale
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 3418
Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Procedura di consultazione sindacale
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili, le aziende che intendono beneficiare della CIG, devono comunicare alle OO.SS. maggiormente rappresentative dei lavoratori, per ogni richiesta o proroga, la durata prevedibile della riduzione o sospensione dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati. Se la sospensione o riduzione supera le 16 ore settimanali, è previsto un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro (art. 5, co. 1 della L. n. 164/1975).
Negli altri casi di contrazione o sospensione dell’attività lavorativa di cui all’ art. 1 della L. n. 164/1975, l’imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle OO.SS.:
- le cause,
- la durata ed
- il numero dei lavoratori interessati,
a cui potrà seguire, su richiesta di una delle due parti, un esame congiunto sulla importanza degli eventi.
L’intera procedura dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.
La procedura di consultazione sindacale non è prevista per la CIG del settore edile e lapideo salvo che nei casi di richiesta di eventuali proroghe (msg n.028509 del 12/11/2010).