Eureka Previdenza

La cassa integrazione guadagni

FAQ


Cassa integrazione guadagni straordinaria e criterio di rotazione
Nel verbale di accordo sindacale, a corredo della domanda di CIGS, una ditta ha stabilito di non utilizzare il criterio di rotazione. Si chiede di conoscere quali eventuali iniziative dovrà adottare la sede competente nella gestione della domanda.
La giurisprudenza prevalente, avallata dalla Corte Costituzionale, ha escluso l'obbligatorietà del ricorso al criterio della rotazione. Tuttavia, l’art. n. 1, punto 8 della Legge 223/’91, stabilisce che l’azienda debba motivare la mancata adozione del criterio rotativo. In ogni caso, la sanzione prevista dalla legge sopra citata, viene applicata solo per la mancata osservanza di un decreto ministeriale che impone la rotazione.


Cassa integrazione guadagni edile e cantiere all'estero
Una ditta italiana che opera all’estero (mantenendo il regime previdenziale italiano) può fare ricorso alla cassa integrazione per eventi meteorologici per i propri dipendenti italiani?
La circolare n. 58269 GS del 17.7.1975 è tuttora valida; le disposizioni in essa contenute sono applicabili (v. circolare n. 148 del 13.5.1994, punto a), cap. 1), nei confronti delle aziende che operano nei Paesi della Unione Europea, nonché nei confronti di quelle aziende che operano in Paesi extra-comunitari, convenzionati con l'Italia.
Le ditte, quindi, che svolgono la propria attività nei suddetti Paesi possono chiedere le integrazioni salariali purché siano state autorizzate al mantenimento del regime previdenziale italiano in favore dei propri dipendenti, trasferiti temporaneamente per lavoro in altro paese, cioè "distaccati".
Per quanto riguarda le domande di Cig avanzate per eventi meteorologici, in casi analoghi, si è suggerito di invitare le ditte interessate a produrre, a sostegno delle richieste avanzate, bollettini meteo o documenti equipollenti, rilasciati da Enti o autorità locali, ovvero, ad avvalersi della collaborazione del Consolato italiano.


Cassa integrazione guadagni ordianria e mobilità
Un lavoratore in mobilità indennizzata, assunto a tempo determinato, può beneficiare della Cassa integrazione guadagni ordinaria richiesta dalla Ditta per mancanza di lavoro?
L'articolo 8, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilisce espressamente che "il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista";
il comma 7 aggiunge che "per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6 . . . i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi"; al termine di tali attività gli interessati hanno diritto a riprendere il pagamento "dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento".
Pertanto, i lavoratori hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione nella lista di mobilità e alla sospensione del pagamento della relativa indennità soltanto per il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa; di conseguenza gli stessi, all'atto della sospensione dell'attività lavorativa con richiesta di CIG, devono rientrare in mobilità per beneficiare della parte residua di indennità ancora spettante.


Cassa integrazione guadagni edlizia e verbale di sospensione attività lavorativa
Sono integrabili le richieste di Cig causate da sospensione di attività impartita con ordinanze, generalmente comunali o provinciali, di pubblica autorità che in prossimità di periodi estivi e festivi, dispone la chiusura dei cantieri nelle località turistiche?
L'integrazione salariale non spetta, anche se la causa non è direttamente imputabile alla ditta, perchè la sospensione è prevedibile e in alcuni periodi dell'anno già conosciuta in quanto ricorrente, e quindi, ovviabile con una diversa programmazione dell'attività lavorativa.


Cassa integrazione guadagni straordinaria e collaborazioni occasionali
Un lavoratore part-time in cassa integrazione guadagni straordinaria, che presta collaborazioni occasionali, chiede se i compensi derivanti da tale attività lavorativa, siano cumulabili con l'importo dell'integrazione salariale.
I compensi che tale lavoratore percepisce vanno sottratti a quanto gli spetterebbe per CIGS secondo il punto 3 della circ. 179/2002. Non ci sono limiti di reddito specifici, ma ovviamente, se il lavoratore percepisce una somma uguale o superiore a quella che gli spetterebbe per CIGS non riceverà nulla a tale titolo.


Dimissioni e rioccupazione
Qual è il limite massimo entro il quale un lavoratore edile, dimissionario in corso di CIG, deve essere riassunto presso un'altra ditta dello stesso settore, per non perdere il diritto? In caso di riassunzione presso ditta non edile, il lavoratore perde il diritto dall'inizio del periodo consecutivo se richiesto con domande separate?
Il lavoratore dimissionario mantiene il diritto alle integrazioni salariali fino al momento delle dimissioni, soltanto se si rioccupa in altra impresa dello stesso settore (art.7 L. 427/75). Pertanto, l’assunzione deve avvenire presso un’ impresa del settore dell’edilizia o in quello addetto all’escavazione e lavorazione dei materiali lapidei in impresa che svolge lo stesso tipo di attività. Normalmente, il periodo massimo entro il quale il lavoratore deve rioccuparsi, viene quantificato in 20 giorni. In caso di riassunzione presso una ditta non edile il lavoratore perde il diritto alle integrazioni salariali dall'inizio della richiesta. Se si tratta, quindi, di un periodo consecutivo, richiesto con domande separate, non può essere riconosciuta la CIG per tutto il periodo.


Apprendistato e lavoro distaccato all’estero
1. La Finanziaria 2007 ha esteso la CIG anche agli apprendisti?
2. Una ditta che ha in distacco dei lavoratori in un cantiere in Slovenia, può beneficiare della CIG per eventi meteo?
1. Non risulta che la finanziaria abbia esteso la cassa integrazione anche agli apprendisti. Nulla è variato.
2. Le ditte che svolgono la propria attività in Paesi dell'Unione Europea o in Paesi extra-comunitari convenzionati con l'Italia, possono chiedere le integrazioni salariali purché siano state autorizzate al mantenimento del regime previdenziale italiano in favore dei propri dipendenti, trasferiti temporaneamente in altro paese (circolare n. 58269 GS del 17/7/1975). Per quanto riguarda le domande di Cig avanzate per eventi meteorologici, in casi analoghi, le ditte interessate, sono state invitate a produrre, a sostegno delle richieste avanzate, bollettini meteo o documenti equipollenti, rilasciati da Enti o Autorità locali, ovvero, ad avvalersi della collaborazione del Consolato italiano. Quindi, la ditta che opera in Slovenia può beneficiare della CIG se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente.


Cassa integrazione guadagni straordinaria e permessi ai sensi della legge 104/'92
Un lavoratore effettua 6 ore lavorative giornaliere usufruendo, in seguito ad accordi presi con il proprio datore di lavoro, di 2 ore di permesso ai sensi della L. 104/’92.
Alla Ditta, su domanda, viene autorizzata la CIGS ed il lavoratore chiede il pagamento delle 6 ore a titolo di cassa integrazione straordinaria e delle restanti 2 ore di permesso, a carico della ditta, in base alla L. 104/’92.
Sono cumulabili entrambe le prestazioni?
I permessi di cui all'art. 33 L. 104/’92 costituiscono delle agevolazioni concesse a soggetti "che lavorano". Nel caso di lavoratori sospesi in CIG/S a zero ore viene meno la ratio stessa del permesso: se non c'è attività lavorativa, non esiste nemmeno il diritto ai permessi previsti dalla L. 104/’92. Nel caso di lavoratori in CIG/S ad orario ridotto, le ore di permesso ai sensi della L. 104/’92, maturano in proporzione delle ore effettivamente lavorate, applicando i criteri di calcolo contenuti nel msg n. 16866 del 28/6/2007.


Cassa integrazione guadagni e corsi di formazione
Un'azienda in CIGO a 0 ore chiede se sia possibile somministrare ai dipendenti sospesi un corso obbligatorio sulla sicurezza da svolgersi in due giorni di 4 ore ciascuno e un corso facoltativo di italiano della durata di 4 ore la settimana per i dipendenti extracomunitari.
Non essendo attività lavorativa ma partecipazione a corsi di formazione nulla osta che vengano effettuati corsi a lavoratori sospesi, siano essi obbligatori che facoltativi.


Compatibiltà fra CIG e compensi vari
Caso 1: Ad una lavoratrice in cigs è stato proposto di partecipare ad uno stage all'interno di un'agenzia di lavoro temporaneo. Non percepirebbe retribuzione ma solo un rimborso spese.
Caso 2: Un lavoratore è volontario della Protezione Civile. Gli è stato proposto di tenere una docenza all'interno dei corsi periodici che la P.C. tiene per i nuovi associati. I corsi si terrebbero solo di sabato e domenica prevedendo una retribuzione e un compenso per rimborso spese a causa della lontananza della sede in cui si svolgono i corsi.
Risposta del 03/06/2008
Le somme che costituiscono un compenso, a qualunque titolo, devono essere detratte dalle integrazioni salariali in base ai criteri esposti nella circ. 179/2002. Diversamente per le somme documentate che costituiscono un mero rimborso spese e che pertanto non devono essere detratte. Gli assegni e le indennità corrisposti in misura fissa per i partecipanti ai corsi (v. art. 17 L. 164/75) sono incumulabili (incumulabilità relativa: circ. 179/2002) con la cassa integrazione.
Nota: il punto 2 della circ. n. 179/2002 si riferisce solamente ai lavoratori part-time in CIG che trovano un altro lavoro part-time. Nel caso di cui al punto 2, se il lavoratore è a tempo pieno, le somme andranno detratte dalla CIGS anche se guadagnate sabato e domenica.


Cig e DPR 602/70
Un testo non ufficiale ma molto attendibile riporta che la prestazione CIG spetta alle cooperative disciplinate dal DPR 602/70 solo se svolgono attività di "pulimento", escludendo quelle che svolgono attività di autotrasporto.
Si chiede se esistono in merito disposizioni precise.
Risposta del 14/01/2008
In linea generale sono soggette alla CIG le cooperative disciplinate dal DPR 602/70 per quanto riguarda esclusivamente i lavoratori non soci. I lavoratori soci sono stati ammessi alla CIG solo per alcune tipologie di aziende di cui al DPR 602/70: tra queste le imprese di pulizia e le ditte che hanno appalti con le FF.SS.


Contemporaneità fra CIGS e CIGO
Un'azienda tessile, costituita da un'unica unità produttiva, intenderebbe richiedere la Cassa Integrazione Straordinaria per ristrutturazione, relativamente ad alcuni reparti (carderia e pettinatura).
L'azienda chiede se, nel corso della CIGS, può fare richiesta di CIGO per mancanza di lavoro sia per quei dipendenti occupati nella carderia e pettinatura ma non interessati dalla CIGS sia per i lavoratori degli altri reparti (magazzino ecc.).
Risposta del 16/01/2008
La circolare n. 43 del 4 marzo 1983 stabilisce che: “In via eccezionale e' da considerare ammissibile la concessione dell'intervento ordinario, in presenza di trattamento straordinario, qualora gli eventi addotti a motivazione della richiesta abbiano una configurazione del tutto autonoma e si pongano, quindi, in rapporto di completa indipendenza rispetto agli eventi che hanno costituito la causale dell'intervento straordinario.”
Anche il punto 3.5 della circ. 204/91 stabilisce che deve “considerarsi incompatibile per la stessa unità produttiva l’intervento ordinario in concomitanza con quello straordinario, se riferiti a causali sostanzialmente coincidenti (crisi aziendale per la CIGS e mancanza di commesse per la CIG)”.
In questo caso essendo la CIGS per ristrutturazione aziendale, può essere richiesta la CIGO per mancanza di commesse essendo due causali diverse.


Cig e attività impiegatizia
E’ possibile collocare in cassa integrazione per mancanza di lavoro, oltre alle maestranze operaie anche l' impiegato di concetto che tiene la contabilita' in una ditta del settore edile?
L'articolo 14 c. 2 della legge 223/’91 non fa distinzioni tra impiegati tecnici e impiegati di concetto. L’integrazione spetta, quindi, a tutti gli impiegati indistintamente?
Risposta del 22/01/2008
L'art. 14 c. 2 della legge 223/91 ha esteso l'intervento integrativo anche agli impiegati, senza distinzione di mansioni. Non esiste circolare, però il criterio seguito, conformemente ai pareri a suo tempo espressi dagli Uffici centrali, è il seguente:
1. richieste di integrazione salariale motivate da "maltempo"
Si ritiene legittimo l'intervento a favore degli impiegati tecnici presenti in cantiere insieme agli operai e pertanto soggetti ai medesimi impedimenti in caso di maltempo in quanto è fuori dubbio l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra l'evento - avversità atmosferiche - e la riduzione o sospensione di attività lavorativa. Al contrario, il maltempo non è causa integrabile per gli impiegati amministrativi che svolgono l'attività generalmente presso la sede e al "coperto" in quanto lo stesso non può influire direttamente sulla loro prestazione lavorativa;
2. richieste di integrazione salariale motivate da mancanza di lavoro o carenza di commesse
Si ritiene legittimo l'intervento integrativo a favore degli impiegati tecnici che svolgono la loro attività esclusivamente presso i cantieri, i quali in conseguenza del fermo degli stessi, si trovano sospesi dal lavoro o sono costretti a lavorare ad orario ridotto; esiste, quindi, il nesso di causalità diretta tra la "mancanza di lavoro" e le mansioni svolte dagli impiegati.
Nel caso di impiegati amministrativi addetti principalmente a compiti di natura contabile, il nesso di causalità sussiste solo in conseguenza della totale o parziale inattività dell'azienda in cui operano e quindi la sospensione/contrazione di attività deve interessare anche le maestranze operaie.

La cassa integrazione guadagni

E’ stata istituita con D.Lgs Luogotenenziale n. 788 del 1945.

E’ una prestazione economica erogata dall’INPS con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Lo scopo è anche quello di mantenere presso le aziende le maestranze già specializzate e di sollevare le aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo della manodopera momentaneamente non utilizzata che può essere riammessa al lavoro, una volta superato il periodo di crisi.

 

 

Cassa integrazione guadagni (tutti i tipi)

Contribuzione figurativa

I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo all'accredito di contribuzione figurativa utili sia per il diritto che per la misura della pensione.
Il computo dei contributi va fatto sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Riduzione
Nel caso di riduzione di orario, l'accreditamento figurativo può avere riflessi sulla misura della pensione.
Sospensione
Per i periodi di sospensione, la retribuzione che viene accreditata è quella lorda presa a base per il calcolo delle integrazioni salariali.

Ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità, dal 11/1/1993, l'accredito contributivo viene riconosciuto nei limiti dei 5 anni complessivi per i lavoratori che non hanno periodi di contribuzione anteriori al 31/12/1992.

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

Contributo a carico delle aziende

L’ art. 12 della legge n. 164/1975, prevede un contributo a carico delle aziende destinatarie del trattamento con percentuali variabili a seconda della consistenza della manodopera occupata, con esclusione degli apprendisti, dei lavoratori assunti con C.F.L. (Contratti di Formazione e Lavoro, oggi contratti di inserimento) e con contratto di reinserimento (lavoratori in CIGS da oltre 24 mesi).
Il contributo può essere:

  • ordinario, versato mensilmente, con un’aliquota contributiva pari al 1,90% della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore, per le aziende fino a 50 dipendenti e al 2,20% per le aziende con oltre 50 dipendenti;
  • addizionale, in tutti i casi in cui la Commissione provinciale per la CIGO ritenga l’evento oggettivamente evitabile ed è pari al 4% delle somme erogate a titolo di integrazione salariale per le aziende fino a 50 dipendenti e all’8% per le aziende con oltre 50 dipendenti. L’evento è oggettivamente non evitabile e pertanto non è dovuto il contributo addizionale, quando è esterno all’azienda, improvviso e non prevedibile (circ.n. 57684 G.S. del 27/6/1975 e circ. n. 148 par. 2, lettera C) del 13/5/1994).

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

CIG ordinaria ed altre prestazioni


Assegno al nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera durante i periodi autorizzati di CIG (L. n. 1115 del 5/11/1968, art. 6).


Cassa integrazione guadagni straordinaria
Per la stessa unità produttiva è incompatibile l'intervento ordinario in concomitanza con quello straordinario: quest'ultimo prevale per causali sostanzialmente coincidenti. I due interventi possono riferirsi allo stesso periodo, solo, ove facciano riferimento a situazioni tra loro indipendenti, quali, ad esempio maltempo e crisi aziendale.
L'intervento ordinario può essere seguito dall'intervento straordinario anche se la ditta non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime. (Msg.n.006990 del 27.03.2009).


Congedo straordinario (ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) (msg. n. 027168 del 25.11.2009)

  • in caso di sospensione totale del rapporto di lavoro (CIGO a zero ore) il lavoratore non può presentare richiesta di congedo straordinario, in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce presupposto indefettibile per la fruizione del congedo straordinario;
  • se la domanda di congedo straordinario è presentata prima che sia disposta la sospensione dell'attività lavorativa, sia ridotta che a zero ore, il lavoratore ha diritto a percepire il congedo straordinario;
  • se la domanda di congedo straordinario è presentata durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento della CIGO ad orario ridotto, il lavoratore continua a percepire il trattamento di CIGO per le ore di riduzione dell'attività lavorativa e l'indennità per congedo straordinario per le restanti ore in relazione alla prestazione lavorativa svolta.

Contratti di inserimento
circ. n. 854 G.S./71 del 27/3/1986


Contratti di solidarietà
la CIGO è compatibile con i contratti di solidarietà. (circ. 9 dell'8/1/1986 punto 6)


Ferie non godute

  • Nel caso di richiesta di cig a zero ore, fermo restando quanto previsto all'art. 10 D.Lgs n. 66/2003, il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. quindi tale periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e quindi coincidere con la ripresa dell'attività produttiva. (msg n. 9268 del 30/05/2012 all.interpello)
  • In caso di richiesta di cassa integrazione per riduzione di orario, poiché permane lo svolgimento dell'attività lavorativa sia pure ad orario ridotto, la gestione della fruizione delle ferie segue le regole del normale svolgersi del rapporto di lavoro, così come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.(msg n. 9268 del 30/05/2012 all.interpello)

Festività
Lavoratori ad orario ridotto, retribuiti sia a paga oraria che in misura fissa mensile:

  • non sono mai integrabili le festività che ricadono all'interno del periodo di CIGO (circ. n. 64183 del 19/10/1972), e restano a carico del datore di lavoro.

Lavoratori sospesi:

  • retribuiti a paga oraria (non in misura fissa mensile):
    • non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale.
    • sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della sospensione (msg n. 013552 del 12.06.2009).
  • retribuiti in misura fissa mensile:
    • tutte le festività sono integrabili nei limiti dell'orario contrattuale settimanale.

Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), si applicherà quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni (v. articolo 46, comma. 1 lettera L, decreto legislativo n. 148/2015) di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge n. 160/88. Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010). Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e 57/2014).


Lavoro autonomo
E' obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore, prevista al 5° c. dell'art. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato.
Il lavoro autonomo è compatibile ma incumulabile con la CIGS, pertanto dall'importo dell'integrazione salariale andranno decurtati i proventi del lavoro, fino a concorrenza dell'importo della CIGS, comportando una proporzionale riduzione di esso. Nei casi in cui il rapporto di lavoro autonomo sia facilmente collocabile temporalmente, si sospenderà l'erogazione dell' integrazione salariale per il periodo interessato.
Nei casi in cui i redditi non siano facilmente quantificabili e/o collocabili temporalmente,si sospenderà la prestazione in attesa che l'assicurato dimostri e documenti (anche mese per mese) l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all'Istituto l'erogazione dell'eventuale quota differenziale di CIG/CIGS (incumulabilità relativa circ 130 del 04/10/2010 p.5.2).


Lavoro dipendente
E' obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore nei casi di svolgimento di attività lavorativa durante la fruizione della CIGS, prevista al 5° c. dell'art. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato.
Tempo pieno:
Se la CIGS deriva da un rapporto di lavoro a tempo pieno:

  • l'incumulabilità sarà totale e la CIGS sospesa per il periodo in cui si è prestata attività lavorativa se il beneficiario si rioccupa a tempo pieno;
  • l'incumulabità sarà relativa se il beneficiario si rioccupa a tempo parziale (determinato o indeterminato), e dimostri ( es. con buste paga) che il reddito conseguito è minore dell'importo salariale. In questo caso sarà erogata la differenza tra i due importi.

Part-time:
Se la CIGS deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale:

  • l'incumulabilità sarà totale se il beneficiario si rioccupa a tempo pieno;
  • l'incumulabilità sarà relativa se il beneficiario si rioccupa a tempo parziale, e dimostri ( es. con buste paga) che il reddito conseguito è minore dell'importo salariale. In questo caso sarà erogata la differenza tra i due importi;
  • Non ci sarà incumulabilità se la nuova attività part-time non coincide temporalmente con quella rimasta sospesa.

Part-time verticale:
Le settimane o i giorni in cui, per contratto, il lavoratore non doveva lavorare, non sono coperte né da retribuzione, né dalla relativa contribuzione.
Pertanto la CIGS è dovuta per i soli periodi in cui si sarebbe dovuta prestare attività lavorativa.
Quindi, se il lavoratore si rioccupa in periodi temporalmente coincidenti con l'erogazione della CIGS , la stessa non sarà dovuta, mentre ci sarà cumulabilità (totale o parziale) nel caso in cui il periodo non coincida del tutto o in parte.
Doppio part-time :
Se l'assicurato svolge un doppio part-time e da uno di questi viene posto in CIGS, l'incumulabilità non opererà affatto se detta attività part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa.
Lavoro intermittente (a chiamata):
E' possibile stipulare il contratto di lavoro a chiamata (anche per il week-end) previa comunicazione all'INPS. È valida una comunicazione iniziale che comprenda tutto il periodo, e il lavoratore dovrà comunicare di volta in volta le giornate di effettivo impiego.
Quindi, se il lavoratore si rioccupa in periodi temporalmente coincidenti con l'erogazione della CIGS, la stessa non sarà dovuta, mentre ci sarà cumulabilità (totale o parziale) nel caso in cui il periodo non coincida del tutto o in parte.
la norma opera anche se il contratto era preesistente.
Lavoro all'estero:
Non esistono per la CIG/S norme specifiche che impongano al lavoratore in CIG di non lasciare il paese, in quanto il rapporto di lavoro non si interrompe. Vige comunque l'OBBLIGO di sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) (art.19 c.10 DL.185/08)


Permessi giornalieri ex lege 104/1992
Al portatore di handicap che lavora, spettano i permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della Legge 104/1992 (3 giorni di permesso mensile retribuito o, in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito). Trattandosi di ore lavorative, sono, come tali, integrabili.


Malattia
Circ. n. 82/2009

Cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore

La malattia insorta durante il periodo di cassa integrazione ordinaria a 0 ore non è indennizzabile. Il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.
Qualora, invece, lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per CIGO a zero ore si possono verificare due casi:
se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa:se, invece, non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Cassa integrazione guadagni ordinaria adorario ridotto (prevale la malattia)

Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento CIGO NON è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).


Maternità
L'astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sul trattamento CIG (circ. n. 625 EAD del 22/4/1980 e circ. n. 152 del 7/7/1990).
Congedo parentale (astensione facoltativa): resta affidata all'interessata/o, pur dopo l'intervento della cig, la decisione di avvalersi o meno della facoltà di astensione a norma dell'art. 7 l. 1204 del 1971.
Le ore di allattamento sono considerate lavorative e pertanto integrabili.


Indennità di mobilità
La Cassa Integrazione Ordinaria non può coesistere con il trattamento di mobilità e quest'ultimo prevale sulla CIGO. Pertanto il lavoratore in mobilità, assunto da un'azienda che successivamente ricorre alla CIGO, non potrà accedere alla stessa, ma dovrà rientrare in mobilità per usufruire dell'indennità residua.


Pensione
Per quanto riguarda l'incumulabilità o incompatibilità con la pensione vedi art. 7 D.L. n. 791/1981 convertito nella Legge n. 54 del 26/2/1982

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