Eureka Previdenza

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina dal 2 ottobre 2003

Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

 

Vedi disciplina specifica

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina dal 2 ottobre 2003

Decorrenza dei benefici

I benefici previsti per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto sono riconosciuti sulla base delle norme vigenti nel regime pensionistico di appartenenza. Il riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura spetta anche ai titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza non anteriore al 1° maggio 1992, mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 257/92.

Gli importi arretrati spettanti saranno corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003, mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina dal 2 ottobre 2003

Destinatari

(circ.58/2005)

L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 dispone: “I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.”

L’articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone: “ Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.”

 Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2 “Per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si intendono le seguenti:

  • coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
  • produzione di manufatti contenenti amianto;
  • fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
  • coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
  • demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
  • movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
  • raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.”

Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina dal 2 ottobre 2003

Termini per la presentazione della domanda di certificazione all’INAIL

(circ.58/2005)

Ai fini del riconoscimento del beneficio della moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell’importo della prestazione pensionistica, i lavoratori destinatari della  nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto alla  competente sede INAIL entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, cioè entro il 15 giugno 2005.

Gli stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto termine di 180 giorni.

 

Benefici per esposizione all'amianto

Disciplina dal 2 ottobre 2003

(circ.58/2005)

Si distingue tra:

  • la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003, recante disposizioni in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e
  • la nuova disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.

 

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