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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Reddito di attivazione
Beneficiari e durata
(circ.138/2014)
L’articolo 2 della Convenzione individua, in base ai criteri stabiliti esclusivamente dalla Provincia Autonoma, i soggetti che hanno diritto al RA e la durata del sussidio.
Il RA è erogato:
- ai lavoratori che hanno un'età pari o superiore ai 55 anni al momento della cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo la data del 31 agosto 2014;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La durata del beneficio, nel caso in questione, è pari ad un periodo massimo di 4 mensilità se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 31/12/2014 e ad un periodo massimo di 2 mensilità se la cessazione involontaria si è verificata nell’anno 2015.
Per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal1'1/1/2016 il RA non è riconosciuto.
- ai lavoratori che hanno un’età inferiore ai 50 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo la data del 31 dicembre 2014;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La durata del beneficio, nel caso in questione, è pari ad un periodo massimo di 2 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 31/12/2014 e ad un periodo massimo di 1 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata nell’anno 2015.
Per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi dall'1/1/2016 il RA non è riconosciuto.
- ai lavoratori che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno beneficiato della MiniASpl per almeno 2 mesi ed hanno terminato il periodo massimo di tutela garantito dalla MiniASpI dopo la data del 31 agosto 2014;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La durata del beneficio, nel caso in questione, è pari ad un periodo pari a quello di godimento dell’indennità di MiniASpi e comunque fino ad un massimo di 3 mensilità.
L’individuazione dei beneficiari è di competenza della provincia Autonoma, anche sulla base delle informazioni rese disponibili dall’INPS (vedi par. 3).