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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Reddito di attivazione
Importo ed efficacia
(circ.138/2014)
L’articolo 3 della Convenzione dispone che l'importo giornaliero del RA è pari, a seconda dei casi, all'indennità giornaliera di disoccupazione ASpI, oppure di MiniASpl, percepita nell'ultimo mese.
La definizione di tale importo giornaliero è di competenza della Provincia autonoma (vedi par. 3).
L’importo mensile del RA è definito automaticamente moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30, indipendentemente dal numero di giorni effettivi compresi nel mese solare di interesse.
Il RA non ha effetti previdenziali, quindi, i periodi durante i quali esso è erogato non sono coperti da contribuzione figurativa e non sono utili al riconoscimento del diritto a qualsivoglia prestazione previdenziale prevista dalla normativa nazionale.