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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Reddito di attivazione
Durata della Convenzione
(circ.138/2014)
La Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016.
L’Istituto potrà procedere, anche oltre tale data, al fine di completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro il predetto termine di validità.
L’Inps e la PAT possono recedere in qualunque momento durante la vigenza della convenzione, tramite comunicazione via PEC. La decorrenza del recesso avrà effetto dal novantesimo giorno dalla comunicazione.