Eureka Previdenza

Periodi di attività prestata con rapporto CoCoPro

Efficacia dei periodi riscattati ai fini del diritto e della misura delle pensioni

(circ.117/2002)

I periodi riscattati secondo i criteri richiamati sopra sono utili ai fini del diritto e della misura della prestazioni pensionistiche da liquidare con il sistema contributivo a carico della gestione separata.

Ai fini del calcolo della pensione si ricorda che nei confronti dei lavoratori in parola per i periodi di contribuzione accreditata nella gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 10 per cento (circolare n. 112 del 25 maggio 1996). Dal 1° gennaio 1998 nei confronti dei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie per i periodi di contribuzione accreditata nella predetta gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura Vedi tabella 

La rivalutazione del montante individuale dei contributi a norma dell’articolo 2, comma 6,del decreto ministeriale 2 ottobre 2001 ha effetto dalla data di presentazione della domanda di riscatto.

A norma dell’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995,n.335, “Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica  alla base imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno al tasso di capitalizzazione”.

Consegue che la rivalutazione del montate in parola deve essere  operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione dell’anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto.

Periodi di attività prestata con rapporto CoCoPro

Pagamento dell'onere

(circ.117/2002)

Determinato l'onere da porre a carico del richiedente, dovrà essere predisposto il provvedimento di accoglimento della domanda.

La norma in esame non fissa modalità e termini per il pagamento dell'onere di riscatto, attribuendo - all'articolo 3 - alla competenza del Comitato Amministratore della Gestione Separata la loro definizione.

Atteso che il Regolamento della Gestione Separata non prevede condizioni o modalità di pagamento di oneri nascenti da riscatto, il suddetto Comitato, con deliberazione n.13  del 27 maggio 2002 ha disposto che la materia debba essere  disciplinata sulla base dei medesimi criteri già applicati nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Nei confronti degli iscritti alla Gestione Separata dovranno essere pertanto osservate le stesse condizioni attualmente vigenti nell'ambito dell'ordinamento generale, che fissano termini di decadenza per il pagamento degli oneri e prevedono la possibilità di un pagamento dilazionato.

Nel provvedimento di accoglimento dovrà essere pertanto assegnato al richiedente un termine perentorio di 60 giorni per il versamento dell'importo stabilito - termine decorrente dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con l'avvertenza che, la pratica sarà archiviata una volta decorso inutilmente tale termine.

Al predetto provvedimento dovrà essere allegato un bollettino di conto corrente postale, già predisposto, contenente il numero di conto corrente della sede emittente, la causale del versamento e l'importo da versare.

Trascorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto il versamento, la pratica verrà archiviata, salva la facoltà dell'interessato di riproporre nuova domanda.

Peraltro, nei casi in cui non si debba immediatamente utilizzare i contributi da riscatto per liquidare una prestazione pensionistica, in alternativa al versamento dell'onere in unica soluzione è consentita al richiedente la possibilità  di eseguire il pagamento in forma rateale.

Nei casi in cui sia possibile avvalersi del pagamento rateale, l’onere potrà essere corrisposto in un numero massimo di 60 rate mensili di importo uguale e comunque non inferiore a 26 euro, con maggiorazione di interessi al tasso legale vigente alla data della domanda.

Prima che sia decorso il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata, l'interessato potrà comunque chiedere un diverso piano di ammortamento dell'onere, per un numero di rate inferiore a quello concesso in sede di definizione della domanda.

Il pagamento rateale dell'onere non può proseguire oltre il termine di decorrenza della pensione e deve essere perciò completato, con il versamento in unica soluzione della quota del contributo di riscatto ancora dovuta, nei casi in cui intervenga il pensionamento nel corso della rateazione.

Il versamento in unica soluzione del debito residuo deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della lettera di richiesta, nella quale deve essere specificato l'importo ancora dovuto (depurato degli interessi per dilazione) e deve essere comunicato all'interessato che, in difetto, si procederà alla riduzione del periodo di riscatto in rapporto ai versamenti già eseguiti.

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Calcolo dell'onere

(circ.117/2002)

L'articolo 2 del decreto in esame stabilisce le modalità ed i criteri di determinazione dell'onere di riscatto, prevedendo che tale onere venga quantificato prendendo a base l'aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione separata, vigente alla data della domanda di riscatto.

Ai predetti fini dovrà essere tenuta in considerazione la posizione previdenziale dell'iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva (10 per cento o maggiore aliquota pensionistica) prevista nei casi in cui l'interessato sia o meno assicurato o titolare di pensione diretta presso altra forma di previdenza obbligatoria, sempre con riferimento alla data della domanda.

L'onere di riscatto deve essere calcolato con riferimento al compenso percepito nei periodi oggetto del riscatto, rivalutato - a partire dall'anno successivo a quello della sua percezione - applicando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, rispetto all'anno precedente.

Qualora la documentazione prodotta non sia idonea a dimostrare l'ammontare dei compensi, l'onere di riscatto dovrà essere determinato prendendo a riferimento il reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione Commercianti, relativo all'anno in cui si colloca il periodo da riscattare, rivalutato secondo le modalità sopra descritte.

L'importo complessivo dei compensi da riscattare per ciascun anno non può comunque eccedere il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice ISTAT sopra richiamato.

Al periodo riscattato, accreditato per anni solari sulla posizione assicurativa dell'assicurato a partire dal mese di gennaio, dovrà essere attribuita la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell'onere, rapportata alla durata dello stesso.

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Termini per il pagamento dell'onere ed efficacia del contributo

(circ.117/2002)

Il termine di versamento dell’onere di riscatto o della prima rata di esso è perentorio e l’eventuale ritardo nel pagamento comporta la decadenza dalla facoltà esercitata; analogo effetto viene a determinarsi nei casi in cui il pagamento dell'onere venga interrotto (sull'argomento si fa rinvio alla circolare n. 142 del 22 giugno 1993).

Poiché la norma non fissa limiti temporali per la presentazione della richiesta di riscatto, la domanda non andata a buon fine per rinuncia o per decadenza può comunque essere nuovamente proposta.

In particolare, il pagamento in ritardo dell'intero onere o della prima rata di riscatto, che - come detto - determina decadenza, può essere considerato come presentazione di una nuova domanda con la conseguente rideterminazione dell'onere, sulla base dei nuovi elementi di calcolo (reddito imponibile, aliquota contributiva vigente alla data del tardivo versamento).

Qualora il pagamento rateale venisse interrotto, l'onere già corrisposto non potrà essere rimborsato ma resterà acquisito alla Gestione Separata.

In tal caso, utilizzando la somma versata, sarà accreditato in favore dell'interessato un periodo di durata proporzionale all’ammontare della quota di capitale dallo stesso corrisposta fino all'interruzione dei versamenti.

Della predetta operazione dovrà essere data notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il periodo che si considera coperto di contribuzione ed il relativo numero di contributi mensili accreditati.

Qualora, in conseguenza del pagamento parziale dell'onere, si debba procedere alla riduzione del periodo riscattato, in favore dell'interessato si accrediterà contribuzione a partire dall'inizio del periodo riscattato, per il numero - arrotondato per eccesso - dei mesi compresi nell'importo della contribuzione versata.


I periodi riscattati - una volta perfezionate le operazioni di riscatto con il pagamento dell'onere dovuto - sono efficaci, ai fini pensionistici, come la normale contribuzione obbligatoria. Essi sono pertanto utili anche ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

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Periodi riscattabili - Domanda e documentazione

(circ.117/2002)

Il decreto in esame definisce, all'articolo 1, i requisiti necessari all'esercizio della facoltà ed i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto, stabilendo che i soggetti che hanno svolto attività autonoma, esclusivamente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare i relativi periodi, fino ad un massimo di cinque annualità, a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva.

La facoltà è concessa - a domanda, da presentare alla Sede territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, utilizzando il fac-simile allegato - al diretto interessato ovvero ai suoi superstiti e può essere esercitata in qualsiasi momento, purché i periodi lavorativi siano provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all'epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati ex art.7bis del D.P.R.29/9/1973, n.600, quale risulta sub art.1, lett.b,, del decreto legislativo 2/9/1997,n.314).

Potranno essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni e siano sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto basate su atti d'ufficio.

A tale proposito va tenuto presente che, per i periodi in parola, possono risultare già accreditati dei contributi in dipendenza di un rapporto di lavoro contemporaneo; qualora il periodo da considerare risulti già coperto di contributi la domanda di riscatto dovrà, comunque, essere respinta.

Qualora invece il periodo al quale si riferisce la richiesta risultasse effettivamente scoperto di contribuzione, dovrà essere valutata l'idoneità della documentazione prodotta a fornire la prova oggettiva degli elementi essenziali del rapporto lavorativo.

Nei casi in cui, dalla documentazione prodotta, risulti provata l'esistenza del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ma non sia rilevabile la durata dei periodi lavorati, sarà consentito il riscatto per l'intero anno interessato (o del minor periodo richiesto) a condizione che:

  • tale anno (o minor periodo) risulti privo di copertura assicurativa a qualsiasi titolo;
  • i compensi percepiti dal richiedente risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali (vedi tabella allegato n. 1).

In difetto degli elementi comprovanti la durata del periodo di attività ed in carenza dell'ammontare dei compensi percepiti, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.

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