Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2003 Messaggio 931 del 27 ottobre 2003
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Messaggio 931 del 27 ottobre 2003
Oggetto: Indennità ordinaria di disoccupazione e indennità di mobilità in favore dei lavoratori che espatriano per brevi periodi.
Testo
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
A SOSTEGNO DEL REDDITO
Area Disoccupazione e Mobilità
Oggetto: Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, con requisiti normali o ridotti, e di indennità di mobilità in favore dei lavoratori che espatriano per brevi periodi.
A seguito di quesiti posti dal alcune Sedi, si intende chiarire la posizione dei lavoratori in oggetto.
Il lavoratore che espatria per motivi di lavoro o per raggiungere la residenza di un familiare all’estero decade dal diritto alle prestazioni di disoccupazione nonché all'indennità di mobilità.
Nel caso in cui il lavoratore, titolare di una qualsiasi delle prestazioni di disoccupazione, espatri per “brevi periodi”, motivati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare, o da altri motivi familiari (ad esempio, matrimonio, lutto), si precisa che lo stesso conserva il diritto alle prestazioni stesse, presentando idonea documentazione attestante i motivi dell’espatrio (certificato di matrimonio, certificati medici, certificato di morte ecc.).
Ciò premesso, si indicano le ipotesi più significative di espatrio per brevi periodi:
1. espatrio per matrimonio nel limite di 15 giorni, periodo normalmente previsto per il congedo matrimoniale;
2. espatrio per motivi di salute propria o di un familiare;
3. espatrio per il lutto di un familiare all’estero nel limite di 3 giorni di permesso normalmente previsti (più i giorni necessari per il viaggio).
Infine, occorre citare l’articolo 2 del Decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione), che, sotto il profilo delle prestazioni assicurative sociali, prevede l’equiparazione dei lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, ai cittadini italiani: ne consegue che le istruzioni sopra indicate valgono anche per tali lavoratori, nel caso in cui rientrino, con le stesse modalità e per gli stessi motivi sopra indicati, nei Paesi d’origine.
IL DIRETTORE CENTRALE
(f.to Ziccheddu)