Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2000 Messaggio 362 del 18 luglio 2000
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 17541
Messaggio 362 del 18 luglio 2000
Oggetto:
Computo nel reddito da valutare per il diritto alla pensione sociale o all'assegno sociale delle prestazioni di assistenza economica agli anziani erogate dai Comuni o da altri Enti.
Alcune Amministrazioni Comunali hanno prospettato la problematica relativa al computo delle prestazioni di assistenza economica agli anziani erogate dai Comuni nel reddito da valutare per il diritto alla pensione o all' assegno sociale.
Sono state in particolare prospettate due tipologie di prestazioni : quelle erogate con continuità per importi finalizzati al raggiungimento di un determinato livello di reddito (di norma il minimo INPS) ed altre consistenti in interventi economici che l' anziano destina a bisogni strettamente connessi ad una sua personale e contingente situazione e che non presentano la caratteristica della continuità.
Per quanto riguarda questa seconda tipologia di interventi si chiarisce che gli stessi non devono essere ricompresi tra i redditi da valutare per il diritto alla pensione o all' assegno sociale, in quanto non presentano le caratteristiche di redditi erogati con continuità ma piuttosto quelle di rimborso spese per oneri particolari sopportati dagli anziani.
Per quanto riguarda invece le prestazioni erogate con continuità dagli Enti in oggetto, i criteri indicati nella circolare n. 53417 dell' 8 agosto 1978 con riferimento ai requisiti per il diritto alla pensione sociale, nonché le disposizioni di cui alla circolare n. 208 del 24 ottobre 1996, per l' applicazione dell' art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995. n. 335, istitutivo dell' assegno sociale, ne prevedono la valutabilità ai fini del diritto e della misura della prestazione sociale.
Considerato peraltro che l' applicazione delle predette disposizioni pone in essere un meccanismo tale da determinare una conseguente riduzione del trattamento corrisposto dall' Istituto, rendendo vano l' intervento dell' Ente locale, la questione è stata segnalata al Ministero del Lavoro per le determinazioni di propria competenza.
Nel confermare, allo stato attuale, le indicazioni di cui alle richiamate circolari, si fa riserva di successive comunicazioni non appena perverranno le indicazioni ministeriali richieste.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS