Eureka Previdenza

Riscatto periodi di aspettativa per motivi familiari

Richieste di riscatto relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento

(msg.1478/2015)

Con circolare n.26 del 28 febbraio 2008 sono state fornite le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni che hanno disciplinato l’esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia (dell’art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n.296 e relativo decreto ministeriale di attuazione 31 agosto 2007).
In merito alla gestione delle richieste di riscatto, relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti, si precisa che la facoltà di riscatto in esame  debba essere esercitata presso la gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito di operazioni di ricongiunzione o trasferimenti perfezionate, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.
Le relative domande di riscatto saranno quindi   trasmesse,  per competenza, alla gestione previdenziale presso cui è confluita la contribuzione di riferimento per l'istruttoria, il calcolo dell'onere e gli ulteriori adempimenti.

Riscatto periodi di aspettativa per motivi familiari

Individuazione del periodo riscattabile

(circ.26/2008)

I periodi ante 31/12/1996 ammessi a riscatto ai sensi dell’art.1, comma 789, della legge finanziaria 2007 rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari.

Ne consegue che, qualora il lavoratore  abbia già riscattato un periodo di congedo ai sensi dell’art.4, comma 2,  citato o abbia beneficiato della copertura figurativa ai sensi dell’art.42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n.151 (congedo straordinario fruito da  familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità )  il riscatto ante 31/12/1996 può essere autorizzato solo a capienza, nel rispetto del limite massimo dei due anni nell’arco della vita lavorativa.

La facoltà di riscatto in esame può essere poi esercitata solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.

Su tale presupposto, gli interessati dovranno attestare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la scopertura contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

Riscatto periodi di aspettativa per motivi familiari

Definizione dei gravi motivi familiari

(circ.26/2008)

L’ambito di applicazione del decreto in esame è delimitato dall’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 che ha introdotto il congedo per gravi e documentati motivi familiari e dal successivo D.M. 21 luglio 2000, n.278 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000 n.238) che ha  individuato i criteri per la fruizione del congedo (art.2)  nonché la documentazione da produrre (art.3).

Definizione dei gravi motivi familiari (art. 2 comma 1 D.M. 21 luglio 2000, n.278)

In particolare, l’aspettativa riscattabile dovrà essere stata fruita per gravi motivi relativi alle situazioni personali:

  • del lavoratore stesso;
  • della famiglia anagrafica di questi;
  • dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi;
  • dei soggetti portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado del lavoratore, anche se non conviventi.

Per gravi motivi, ai sensi del suddetto D.M. 21 luglio 2000, n.278, si intendono:

  1. le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
  2. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra richiamate;
  3. le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  4. le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
    • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post – traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
    • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
    • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
    • patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Riscatto periodi di aspettativa per motivi familiari

Documentazione

(circ.26/2008)

La fruizione del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ante 31/12/1996 deve risultare da registrazioni ufficiali quali libro paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni /autorizzazioni dell’epoca, rilasciate dal datore di lavoro.

Per i medesimi periodi, i lavoratori  devono comprovare la ricorrenza dei gravi motivi come sopra definiti. A tal fine, all’atto della presentazione della domanda di riscatto, gli stessi devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi indicati, la documentazione di data certa prevista dall’art.3, commi 1, 2, e 3, del decreto 21 luglio 2000, n.278, citato.

Poiché trattasi di periodi remoti e per aspettative già godute dal lavoratore, è necessario che la documentazione probatoria sia risalente all’epoca della fruizione dell’aspettativa medesima (se di formazione successiva è comunque necessario che non vi siano elementi tali da far presumere che la stessa sia stata precostituita allo scopo di usufruire della facoltà di riscatto), in modo da fornire la prova oggettiva che siano stati proprio i “gravi motivi familiari” a giustificare la richiesta dell’aspettativa da parte del lavoratore.  In via generale si esclude pertanto la possibilità di ricorrerea dichiarazioni rilasciate ora per allora, a meno che le stesse non provengano da enti o strutture pubbliche sulla base delle risultanze degli atti d’ufficio.

Riscatto periodi di aspettativa per motivi familiari

Soggetti aventi diritto

(circ.26/2008)

La nuova facoltà di riscatto trova applicazione a decorrere dal 1°/1/2007 e quindi per le domande presentate a partire da tale data ancorché riferite a periodi antecedenti il 31/12/1996.

Hanno titolo ad esercitare la facoltà di riscatto i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano fruito di periodi di aspettativa per gravimotivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996 nell’ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Poiché il testo normativo si riferisce esplicitamente ai “lavoratori” dipendenti,  l’accesso al riscatto è limitato ai soggetti in condizione attiva al momento della presentazione della domanda; restano pertanto esclusi i già pensionati e loro superstiti all’atto della richiesta di riscatto. Resta inteso altresì che la domanda va presentata presso l’ordinamento previdenziale nel quale risulta accreditata la contribuzione del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.

Quanto alle richieste di riscatto relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni.

Come già precisato con messaggio n. 028310 del 26/11/2007, l’art. 1, comma 3, del D.M. citato, ha previsto che i soggetti in condizione attiva al 1° gennaio 2007, divenuti titolari di pensione diretta con decorrenza compresa entro la data di entrata in vigore del decreto in esame, potevano presentare la domanda di riscatto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (e quindi entro il 19/02/2008).

Le Sedi territoriali, già autorizzate a ricevere le domande in questione, provvederanno ora alla loro definizione sulla base delle indicazioni fornite con la presente circolare contattando gli interessati ed invitandoli a produrre la documentazione richiesta.

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