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Trattamento di fine rapporto - TFR
I presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia
(circ.74/2008)
Preliminarmente occorre distinguere a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), perché diversi sono i requisiti del diritto alle prestazioni del Fondo nell’uno e nell’altro caso.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, intervenuta sulla materia, ebbe a chiarire che il criterio distintivo tra le due categorie deve essere unicamente la condizione soggettiva di cui all’art. 1 della succitata legge, ovvero l’essere il datore di lavoro un imprenditore commerciale privato.
L'art.1 della legge fallimentare - così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 12.9.2007, n. 169 - stabilisce che sono soggetti al fallimento ed al concordato preventivo gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Il secondo comma del medesimo articolo precisa che sono altresì esclusi gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della legge fallimentare, perdono ogni rilevanza sia la nozione di piccolo imprenditore, sia la forma con la quale viene esercitata l’impresa (individuale o collettiva).
Ne consegue che, ad esclusione dell'imprenditore esercente attività agricola, tutti gli altri, compresi gli artigiani e gli imprenditori individuali, possono essere assoggettati a fallimento se superano le soglie di cui sopra; di contro, anche una società commerciale potrebbe non essere assoggettabile a procedura concorsuale.
L’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti sopra indicati grava sull’imprenditore il quale, nel caso in cui non partecipi all’istruttoria prefallimentare (o nel corso della stessa non emergano elementi di prova sufficienti), verrà dichiarato fallito.