L’attestazione
Completato l’iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU, l’INPS rende disponibile al dichiarante l’attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi che sono necessari al calcolo, mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali.
La stessa attestazione, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere resa disponibile dall’INPS al dichiarante presso l’Ente al quale è stata presentata la dichiarazione. A tal fine l’Ente per ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante, l’attestazione e le sopra richiamate informazioni, dovrà essere in possesso di specifico mandato scritto del dichiarante stesso, il quale compilerà la sezione della DSU “modalità ritiro attestazione”.
Invece, gli altri componenti del nucleo familiare diversi dal dichiarante possono richiedere la sola attestazione riportante l’ISEE all’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali.
L’attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità.
Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l’attestazione, è possibile compilare l’apposito Modulo integrativo (rinvio al paragrafo 13) per autodichiarare i dati per il calcolo dell’ISEE ed ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta.
In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.
L’attestazione ISEE, rilasciata a seguito del calcolo dell’indicatore o degli indicatori richiesti conterrà, per ogni indicatore calcolato, i seguenti elementi:
- nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’indicatore;
- valore dell’indicatore;
- prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l’indicatore calcolato;
- modalità di calcolo dell’indicatore, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), Indicatore della Situazione Economica (ISE), scala di equivalenza, eventuale valore della componente aggiuntiva;
- periodo di validità dell’attestazione ed eventuali omissioni/difformità rilevate.
L’ISEE ordinario è valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, ma potrebbe applicarsi o non applicarsi ad altre prestazioni, per le quali sono previste degli ISEE in situazioni specifiche, a seconda se ricorrano o meno determinate caratteristiche del richiedente e del suo nucleo (ad esempio condizione del genitore non coniugato e non convivente ecc.)
Al fine di fornire tali informazioni nell’attestazione dell’ISEE ordinario sono indicate, sulla base dei dati forniti dal dichiarante, le prestazioni per le quali l’ISEE ordinario può o non può essere utilizzato, raggruppate nelle seguenti categorie:
- prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
- prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni;
- prestazioni agevolate di natura socio sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e corsi di dottorato di ricerca se non si è optato per il nucleo ristretto.
Se l’ISEE ordinario, sulla base delle informazioni fornite dal dichiarante, non è applicabile ad una o più categorie delle prestazioni suddette, sarà necessario consultare la tabella corrispondente, nei successivi fogli dell’attestazione, in cui rientra la prestazione richiesta per conoscere l’ISEE da applicare al singolo beneficiario.