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Messaggio 2335 del 2 aprile 2015
Indennità di disoccupazione agricola e congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore ai sensi dell’art.4, comma 24, lett. a), legge 28 giugno 2012 n. 92
L’art. 4, comma 24, lett. a), legge n. 92 del 2012, ha disposto che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il padre lavoratore dipendente possa godere di un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo (due giorni in alternativa al congedo di maternità della madre), da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Con la circolare INPS n. 40 del 14/03/2013 sono state impartite le disposizioni attuative della predetta norma e con i messaggi n. 12129 del 26/7/2013 e n. 12443 del 1/8/2013 sono state fornite le istruzioni procedurali e contabili relativamente ai congedi, le cui indennità debbono essere corrisposte direttamente dall’Istituto.
In particolare, al par. 5 della suddetta circolare è stato precisato che le indennità per i congedi in argomento prevalgono sulle prestazioni a sostegno del reddito e, dunque, non sono cumulabili con queste ultime.
Con riferimento agli operai agricoli, con il presente messaggio si precisa che i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore, poiché incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito, devono essere considerati non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola.
Il pagamento delle indennità relative ai congedi viene effettuato tramite la procedura "Pagamenti vari" che non colloquia in modo automatizzato con la procedura di "Liquidazione delle domande di disoccupazione e ANF ai lavoratori agricoli dipendenti".
È necessario pertanto che, tutte le volte in cui venga emesso un pagamento relativo alle indennità in argomento, ne venga data immediata comunicazione agli operatori incaricati della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola, al fine di verificare la presenza di una domanda di prestazione di disoccupazione agricola da definire o già definita per il medesimo periodo interessato dal congedo indennizzato.
Nel primo caso, in sede di gestione di una nuova domanda di disoccupazione agricola, nella relativa procedura di liquidazione le giornate corrispondenti al periodo di congedo in argomento (1, massimo 2) dovranno essere inserite nel campo "Altre giornate non indennizzabili" presente nella sezione "Giornate già indennizzate".
Nel caso, invece, in cui la domanda di prestazione di disoccupazione agricola è stata già definita con accoglimento, la stessa dovrà essere riesaminata d’ufficio per la rideterminazione sia delle giornate da indennizzare a titolo di disoccupazione e ANF sia dell’accredito figurativo spettante, utilizzando in procedura la stessa modalità sopra descritta di valorizzazione delle giornate non indennizzabili per congedo obbligatorio o facoltativo del padre lavoratore.