Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2015 Messaggio 2548 del 14 aprile 2015
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Messaggio 2548 del 14 aprile 2015
Oggetto: Contributi figurativi per aspettativa fruita per mandato politico o incarico sindacale - art. 31 legge 300/1970 e art.3, d.lgls.564/1996. Chiarimenti.
Sono pervenute dalle sedi richieste di chiarimenti in merito ai limiti e alle condizioni per procedere all’accredito figurativo dei periodi trascorsi in aspettativa fruita per mandato politico o carica sindacale ai sensi degli art. 31, legge 300/1970 e 3 del d.lgls.564/1996.
In particolare, è stato chiesto se la copertura figurativa dell’aspettativa fruita per mandato politico o incarico sindacale di cui agli art.31, legge 300/1970 e 3 del D.lgls.564/1996, possa riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, sia stato assunto, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico per il quale è fatta richiesta.
Strettamente legata alla prima questione è se la copertura figurativa di cui alla citata normativa possa riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l’incarico.
Si precisa che, con gli art.31, legge 300/1970, 3, d.lgs.564/1996, il legislatore non intende tutelare il periodo di mandato politico o di incarico sindacale in quanto tali, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro esistente al momento della proclamazione dell’eletto o dell’incarico sindacale.
Discende da quanto esposto che la contribuzione figurativa non possa riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, sia stato assunto, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico per il quale è fatta richiesta.
Del pari, la copertura figurativa di cui alla citata normativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l’incarico.