Eureka Previdenza

Lavoratori assicurati ex IPSEMA

Adempimenti contributivi ed aliquote contributive

(circ.179/2013)

Come detto, i datori di lavoro tenuti dal 1° gennaio 2014 a versare all’INPS i contributi di malattia e/o maternità, già operano con l’Istituto per il versamento degli altri contributi obbligatori dovuti per i propri dipendenti.

In linea generale, per tali datori di lavoro è accesa una posizione contributiva unica, assunta a riferimento per il pagamento mensile della contribuzione (F24) e la trasmissione della denuncia contributiva (UniEmens), anch’essa a cadenza mensile.

L’assolvimento della contribuzione si caratterizza, tuttavia, per la presenza di alcune specificità che, di seguito, si richiamano.

Lavoratori assicurati ex IPSEMA

Adempimenti contributivi ed aliquote contributive

(circ.179/2013)

Come detto, i datori di lavoro tenuti dal 1° gennaio 2014 a versare all’INPS i contributi di malattia e/o maternità, già operano con l’Istituto per il versamento degli altri contributi obbligatori dovuti per i propri dipendenti.

In linea generale, per tali datori di lavoro è accesa una posizione contributiva unica, assunta a riferimento per il pagamento mensile della contribuzione (F24) e la trasmissione della denuncia contributiva (UniEmens), anch’essa a cadenza mensile.

L’assolvimento della contribuzione si caratterizza, tuttavia, per la presenza di alcune specificità che, di seguito, si richiamano.

Imprese armatoriali e della pesca.

Imprese armatoriali e della pesca

Ai sensi dell’art. 10, della legge n. 413 del 1984, per la gestione di  ciascuna nave,  le imprese armatoriali e della pesca sono tenute all’apertura di una posizione contributiva, che deve essere presa a riferimento esclusivamente per l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della singola nave e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo[4].

La competenza territoriale delle Strutture periferiche è individuata in ragione della dislocazione dell'Ufficio marittimo nelle cui matricole e registri risulta iscritta la nave.

Peraltro, si rammenta che, previa autorizzazione dell'Istituto, gli adempimenti relativi ad una pluralità di navi possono essere assolti in un'unica posizione contributiva, nei casi previsti dall'art. 172 bis del Codice della navigazione[5].

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 413 del 1984, l’assolvimento della contribuzione avviene con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.

Di seguito, si riepilogano i CSC ed i CA che caratterizzano le posizioni contributive nave, nonché la misura delle aliquote di malattia e maternità dovute per i componenti gli equipaggi.

Imprese armatoriali

C.S.C.

C.A

Aliquota ctr MAL da gennaio 2014

Aliquota ctr MAT da gennaio 2014

1.15.02

 

2,22%

0,46%

1.15.02

Con c.a. 2X

2,22%

0,46%

2.01.01

Con c.a. 6Z

(posizione relativa al personale marittimo imbarcato sui traghetti gestiti da Ferrovie dello Stato S.p.A.)

2,22%

0,46%

Imprese della pesca marittima

C.S.C.

C.A

Aliquota ctr MAL da gennaio2014

Aliquota ctr MAT da gennaio 2014

1.20.01

 

2,22%

0,46%

1.20.01

Con c.a. 3W e 3Z

2,22%

0 (*)

(*) Aliquota azzerata in forza degli esoneri di cui alle 23 dicembre 2000 n. 388 e 23 dicembre 2005 n. 266.

Si ricorda, inoltre, che per i dipendenti non marittimi, le imprese armatoriali e della pesca assolvono ordinariamente, e senza differimento temporale, gli obblighi contributivi su una diversa posizione, avente le seguenti caratteristiche:

Imprese armatoriali

C.S.C.

C.A

1.15.02

2N

Imprese della pesca

C.S.C.

C.A

1.21.01

 

A far data dal 1° gennaio 2014, su queste posizioni dovranno essere versate anche le contribuzioni di malattia e maternità riferite ai seguenti soggetti:

  1. personale tecnico ed operaio imbarcato;
  2. personale di comandata;
  3. addetti agli uffici delle società di navigazione.

Come anticipato[6], per i soggetti di cui alla lettera c), gli obblighi contributivi riguardano la sola contribuzione di maternità.

Imprese concessionarie di servizi di bordo autorizzati, ex art.17, legge n. 856 del 1986 e successive modificazioni

Imprese concessionarie di servizi di bordo autorizzati, ex art.17, legge n. 856 del 1986 e successive modificazioni.

Per dette imprese, si ricorda che – per ogni singolo appalto – deve essere accesa  una posizione contributiva relativa al personale impiegato nell’appalto medesimo.

Concessionari di servizi di bordo autorizzati 

C.S.C.

C.A

Aliquota ctr MAL da gennaio 2014

Aliquota ctr MAT da gennaio 2014

1.15.02

1X

2,22%

0,46%

7.07.09

1X

2,22%

0,46%

Si ribadisce che, per il personale occupato sulle posizioni contraddistinte con CSC 7.07.09 e CA 1X, gli adempimenti contributivi vanno assolti mensilmente, senza il differimento dei 60 giorni di cui alla citata legge n. 413 del 1984.

Aziende navigazione aerea

Aziende navigazione aerea.

Le imprese di navigazione aerea, per il personale di volo, assolvono la contribuzione su posizioni contributive contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

Imprese di navigazione aerea

C.S.C.

C.A

Aliquota ctr MAT da gennaio 2014

1.15.04

 

0,46%

1.15.04

Con c.a. 2X

0,46%

Dal 1° gennaio 2014, su queste posizioni dovrà essere versata ordinariamente, e senza differimento temporale, anche la contribuzione di maternità.

Concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo e aziende non armatoriali che forniscono il personale tecnico/operaio imbarcato

Concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo e aziende non armatoriali che forniscono il personale tecnico/operaio imbarcato.

Le imprese di cui trattasi possono avere alle proprie dipendenze lavoratori che,  pur non essendo marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare, sono comunque soggetti all’Assicurazione di malattia della gente di mare di cui alla legge n. 831 del 1938, in quanto chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa a bordo di navi.

Per tali soggetti, i datori di lavoro interessati provvederanno ad assolvere le contribuzioni di malattia e maternità sulla posizione contributiva già utilizzata per gli altri dipendenti, secondo le modalità riportate al successivo punto 7.1.

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