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Lavoratori assicurati ex IPSEMA
Prestazioni previdenziali erogate dall'INPS
(circ.179/2013)
Si elencano di seguito le prestazioni previdenziali, già erogate dal disciolto Ipsema, di competenza Inps.
Le prestazioni vengono erogate attualmente in modalità diretta con eccezione del Gruppo Ferrovie dello Stato con il quale è stato stipulato un protocollo d’intesa che prevede l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio. Analogo accordo è stato stipulato con Crociere Mercurio Srl e con Air Sea Holiday GmbH. Con successivo messaggio verranno comunicate apposite istruzioni in merito.
A tale proposito, si precisa che, dopo una prima fase transitoria durante la quale verranno conservate le modalità sino ad oggi in uso presso Inail – Settore navigazione l’Inps provvederà a fornire ulteriori istruzioni al fine di uniformare ove possibile la gestione degli assicurati ex-Ipsema alle prassi attualmente seguite per la generalità dei lavoratori.
Lavoratori assicurati ex IPSEMA
Prestazioni previdenziali erogate dall'INPS
(circ.179/2013)
Si elencano di seguito le prestazioni previdenziali, già erogate dal disciolto Ipsema, di competenza Inps.
Le prestazioni vengono erogate attualmente in modalità diretta con eccezione del Gruppo Ferrovie dello Stato con il quale è stato stipulato un protocollo d’intesa che prevede l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio. Analogo accordo è stato stipulato con Crociere Mercurio Srl e con Air Sea Holiday GmbH. Con successivo messaggio verranno comunicate apposite istruzioni in merito.
A tale proposito, si precisa che, dopo una prima fase transitoria durante la quale verranno conservate le modalità sino ad oggi in uso presso Inail – Settore navigazione l’Inps provvederà a fornire ulteriori istruzioni al fine di uniformare ove possibile la gestione degli assicurati ex-Ipsema alle prassi attualmente seguite per la generalità dei lavoratori.
Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale
Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale (art. 6 della legge 24 aprile 1938, n. 831) è la prestazione economica erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l’imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. La misura delle prestazione è pari al 75% della retribuzione corrisposta all’assistito dal proprio datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 10 della citata legge n. 831 del 1938. Attualmente viene presa a riferimento la retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti allo sbarco, la cui data è quella annotata sui ruoli dell’equipaggio. Se l’assicurato ha lavorato per un periodo inferiore a 30 giorni, gli elementi fissi della retribuzione sono rapportati al mese. L’indennizzo viene corrisposto non oltre dodici mesi dallo sbarco. La prestazione viene erogata a partire dal giorno successivo allo sbarco per tutti i giorni di prognosi (comprese le festività) fino alla guarigione clinica e comunque fino al massimo, come già detto, di un anno. Se il medico non lo ritiene necessario, il lavoratore non viene sbarcato e la malattia viene retribuita dal datore di lavoro. Qualora invece si ravvisi la necessità dello sbarco, è necessario che il marittimo proceda alla regolarizzazione dello stesso sottoponendosi a visita presso il Servizio assistenza sanitaria ai naviganti (SASN) di competenza ovvero presso un medico fiduciario.
La denuncia corredata dal certificato medico deve essere effettuata nel giorno stesso dello sbarco.
In caso di malattia il lavoratore deve quindi:
- informare il comandante della nave o l’armatore;
- sottoporsi a visita medica;
- trasmettere all’Inps e al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente alla Struttura Inps competente – secondo quanto precisato al successivo paragrafo 11 - il modello di denuncia (in originale), contenente tra l’altro il primo rapporto medico. Il suddetto documento deve essere inviato entro 48 ore dalla redazione del rapporto stesso per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Qualora la documentazione medico legale sia inviata con immotivato ritardo, l’indennità giornaliera è corrisposta dal giorno dell’invio;
- trasmettere all’Inps e al datore di lavoro, nei tempi e nelle medesime modalità indicate al punto precedente, eventuali certificati relativi allo stesso evento e contenenti ulteriori periodi di prognosi;
- rispettare le fasce orarie di reperibilità previste dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni di prognosi, compresi i festivi, per consentire il controllo medico domiciliare. Ai sensi del decreto ministeriale 27 maggio 1987, le visite fiscali sul personale navigante vengono disposte d’ufficio dal Ministero della Sanità ed in particolare dal SASN competente o su richiesta dell’impresa di navigazione attraverso il SASN. In caso di assenza ingiustificata del marittimo è prevista la decadenza dal diritto al trattamento economico, per la durata di 10 giorni. In caso di seconda assenza l’indennità giornaliera si riduce nella misura del 50% per l’ulteriore periodo. Per l’assenza ingiustificata ad una terza visita di controllo l’indennità viene interamente sospesa dalla data della visita stessa. Può essere ripristinata dalla data in cui il marittimo si sottopone a visita di controllo.
L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. L’assenza ingiustificata viene sanzionata secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
L’armatore – e per lui il comandante della nave - deve:
- provvedere allo sbarco;
- comunicare, entro 10 giorni, i dati retributivi degli ultimi 30 giorni precedenti lo sbarco avendo cura di allegare le buste paga e il contratto del lavoratore. L’operatore procede, ove possibile, al pagamento di un acconto (paga provvisoria) calcolato su una paga media prevista fino alla comunicazione dei dati retributivi. Per alcune tipologie di lavoratori (settore pesca) sono previsti salari convenzionali.
I controlli effettuati dall’operatore ai fini dell’indennizzo vertono sulla congruità dei dati salariali comunicati e sulla data dello sbarco. Questa viene registrata dalla Capitaneria di porto e deve coincidere con la data di fine del periodo retribuito comunicato dal datore di lavoro.
Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare
Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare.
La malattia complementare è un istituto caratteristico del settore marittimo la cui disciplina normativa è dettata dall’art. 7 della citata legge n. 831 del 1938. L’origine storica dell’istituto va ricercata nell’esigenza di garantire una copertura assicurativa del lavoratore per le malattie contratte a bordo, che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco.
Nel corso del tempo tale prestazione è stata estesa a tutte le patologie che si manifestino comunque entro il periodo indicato. L’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia, per la durata massima di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo, nella misura del 75% della retribuzione secondo quanto previsto dall’art. 10 della citata legge n. 831 del 1938. Attualmente si considera la retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti lo sbarco. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile effettivamente corrisposta nei 30 giorni antecedenti l’ultimo sbarco.
Hanno diritto alle prestazioni della gestione complementare solo gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo d’equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate addette alla pesca fuori dal Mediterraneo.
E’ onere del lavoratore trasmettere il modello di denuncia (in originale), contenete tra l’altro il primo rapporto medico (entro 48 ore dal rilascio per non incorrere nelle sanzioni previste), con le informazioni necessarie per l’erogazione della prestazione, nelle medesime modalità indicate con riferimento alla Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale. Il lavoratore è inoltre obbligato a rispettare le fasce di reperibilità (ore 10.00-12.00 e 17.00-19.00) per tutti i giorni di durata della prognosi.
Particolare attenzione è richiesta anche in tale caso per quanto concerne la data dello sbarco che non risulta dal modello inviato (che non contiene per tale tipologia di dichiarazione i dati della Capitaneria di porto). L’operatore è tenuto a controllare pertanto la data dello sbarco sul libretto di navigazione e nella denuncia dei dati retributivi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere i dati retributivi degli ultimi 30 giorni precedenti lo sbarco avendo cura di allegare le buste paga e il contratto.
Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro
Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro.
I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alle prestazioni previste dai titoli precedenti, alla corresponsione di un’ indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco.
La comunicazione dell’evento avviene nelle medesime modalità previste per le precedenti prestazioni ovvero mediante il modello di denuncia (in originale), contenete le informazioni necessarie per l’erogazione della prestazione e il primo rapporto medico, da inviare entro 48 ore dal rilascio.
Decorre dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia, ed è corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.
Congedo di maternità
Congedo di maternità.
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità) si applica integralmente anche per tale tipologia di lavoratori.
L’indennità economica di congedo per maternità è la prestazione erogata alla lavoratrice madre, indipendentemente dalla qualifica rivestita, per un periodo complessivo di cinque mesi. L’indennità è riconosciuta alle lavoratrici madri, anche, nel caso di adozione e affidamento.
In particolare, gli artt. 16 e 20 del citato Testo Unico sulla maternità, disciplinano le modalità di fruizione del periodo di congedo, prevedendo altresì la possibilità di flessibilità dello stesso. Si rinvia, inoltre, all’art. 17 per quanto concerne l’interdizione anticipata o posticipata al lavoro in favore della lavoratrice dipendente.
L’indennità viene calcolata nelle medesime modalità previste per la generalità dei lavoratori ed è pari all’80% della retribuzione relativa al mese precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro. I dati relativi alla retribuzione vengono comunicati dal datore di lavoro all’Inps.
Si precisa che, per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, si fa rinvio alle principali istruzioni operative adottate in materia dall’Inps.
In una prima fase transitoria la domanda di congedo di maternità verrà inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro, nonché del certificato medico di gravidanza. Terminata tale fase, saranno fornite istruzioni in merito alla presentazione della domanda di maternità secondo le modalità telematiche già previste dall’Istituto.
Congedo di paternità
Congedo di paternità.
Al padre lavoratore spetta il diritto al congedo di paternità, in alternativa alla madre lavoratrice, nei casi previsti dall’art. 28 Testo Unico citato. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L’indennità per congedo di paternità è pari all’80% della retribuzione relativa al mese precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.
Per quanto concerne la trasmissione della domanda relativa al congedo di paternità si richiamano le istruzioni fornite nel paragrafo 8.4, ultimo capoverso, sia per la fase transitoria che per quella successiva.
Congedo parentale
Congedo parentale.
Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre lavoratori dipendenti hanno diritto ad usufruire di un periodo di astensione dal lavoro per cure del bambino come previsto dall’ art. 32 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. L’art. 36 del citato decreto riconosce il congedo parentale anche in caso di adozione o affidamento.
L’indennità è pari al 30% della retribuzione e spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall’ ingresso in famiglia).
Per i periodi eccedenti i sei mesi e per quelli fruiti dopo i tre anni del bambino, l’indennità è erogata a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore, con esclusione della prima casa di abitazione e dei periodi richiesti.
Per quanto concerne la trasmissione della domanda relativa al congedo parentale si richiamano le istruzioni fornite nel paragrafo 8.4, ultimo capoverso, sia per la fase transitoria che per quella successiva.
Riposi giornalieri per allattamento
Riposi giornalieri per allattamento.
La lavoratrice madre ha diritto a fruire, entro il primo anno di età del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del bambino, di 2 ore di riposo giornaliero se la giornata lavorativa è pari o superiore alle sei ore o 1 ora se l'orario lavorativo è inferiore.
I riposi giornalieri competono, ai sensi dell’art. 40 del Testo Unico citato, anche al padre quando i figli sono affidati allo stesso o in caso di morte o di grave infermità della madre o in alternativa alla stessa nei casi in cui non intenda avvalersene ovvero non è lavoratrice dipendente o è casalinga.
In caso di parto plurimo le ore di permesso sono raddoppiate - a prescindere dal numero di gemelli - e le ore aggiuntive rispetto a quelle attuali possono essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità della madre.
Per quanto concerne la trasmissione della relativa domanda si richiamano le istruzioni fornite nel paragrafo 8.4, ultimo capoverso, sia per la fase transitoria che per quella successiva.
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente.
Ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92 i padri, lavoratori dipendenti, sono ammessi alla fruizione del beneficio sperimentale, per il triennio 2013-2015, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale 22 dicembre 2012.
Ai sensi di tale normativa, in particolare, per le nascite, le adozioni e gli affidamenti, avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013, i padri lavoratori dipendenti:
- devono fruire di un giorno di congedo obbligatorio, entro il quinto mese di vita del bambino, durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il limite temporale sopra richiamato;
- possono fruire, entro il medesimo termine, di uno o due giorni, anche continuativi, di congedo “facoltativo” a condizione che la madre lavoratrice scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Il padre lavoratore presenta la domanda, sia in caso di congedo obbligatorio che in caso di congedo facoltativo, all’Istituto secondo le modalità previste dalla circolare n. 40 del 14 marzo 2013, allegando la dichiarazione da parte del datore di lavoro dei dati retributivi relativi al mese precedente l’inizio della prestazione. In caso di richiesta di congedo facoltativo il padre deve allegare altresì la dichiarazione rilasciata dalla madre di rinuncia ad uno o due giorni di congedo obbligatorio. La madre deve presentare tale dichiarazione anche al proprio datore di lavoro.
Permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104
Permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per l’assistenza di persone in situazione di disabilità grave la legge prevede permessi orari o giornalieri a favore dei familiari dei disabili gravi o del lavoratore gravemente disabile.
Nell’ambito dei soggetti beneficiari dei permessi, lavoratori dipendenti, si distinguono:
- i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, di età inferiore ai tre anni, che possono fruire alternativamente di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), o di un prolungamento del congedo parentale (con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo), o di riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
- i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, di età compresa tra tre e otto anni, che possono fruire alternativamente di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), o di un prolungamento del congedo parentale (con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo);
- i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave che possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). Il diritto può essere esteso, a determinate condizioni, ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità;
- i lavoratori disabili in situazione di gravità che possono beneficiare alternativamente di riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro o di 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
I requisiti richiesti per il diritto sono:
- situazione di disabilità in condizione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/92);
- rapporto di lavoro dipendente in essere con obbligo di prestazione di attività lavorativa;
- assicurazione per le prestazioni economiche di maternità;
- assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità salvo i casi previsti nel paragrafo 3 della circolare Inps n. 155 del 3 dicembre 2010.
Sull’argomento si fa rinvio alla sopra citata circolare n. 155 del 2010 per quanto non espressamente indicato nella presente circolare.
Congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave
Congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave.
Per l'assistenza di persone con disabilità grave la legge prevede un congedo straordinario indennizzato non superiore a due anni.
Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto precedente:
- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Si precisa che l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
Per le patologie invalidanti, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della salute, ai fini dell’individuazione di tali patologie si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale - Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità - n. 278 del 21 luglio 2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
I permessi retribuiti (art. 33, comma 3, legge n. 104 del 1992) e il congedo straordinario (art. 42, comma 5, del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. I suddetti permessi possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia del figlio.
Se un genitore fruisce del congedo parentale, l'altro può avere diritto nello stesso periodo ai permessi mensili per i figli con disabilità, trattandosi di due istituti diversi. Va precisato che non è possibile cumulare i permessi ed il congedo parentale da parte dello stesso genitore con riferimento allo stesso figlio nella medesima giornata.
I permessi retribuiti e il congedo straordinario possono essere riconosciuti solo dalla data di presentazione della domanda.
In una prima fase transitoria la domanda per la fruizione dei permessi retribuiti o del congedo straordinario dovrà essere inviata secondo le modalità fino ad oggi in uso, corredata dei dati retributivi comunicati dal datore di lavoro. Terminata tale fase, verranno fornite istruzioni in merito alla presentazione della domanda secondo le modalità in uso presso l’Inps.
Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare sull’argomento si fa rinvio alla circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012.
Donazione sangue e/o midollo osseo
Donazione sangue e/o midollo osseo.
Le norme che regolamentano il riposo giornaliero per donazione sangue e/o midollo osseo sono le seguenti: legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1 – decreto ministeriale del 8 aprile 1968 – legge n. 107 del 4 maggio 1990, art. 13, legge 21 ottobre 2005, n. 219. Al lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente viene concessa una giornata di riposo (circ. n. 134367 del 28 gennaio 1981 - circ. n. 144 del 1990), regolarmente retribuita. Il diritto alla giornata di riposo spetta a tutti i lavoratori dipendenti assicurati INPS con qualsiasi qualifica e appartenenti a tutti i settori lavorativi, a prescindere dal diritto all’indennità di malattia.
Per le giornate di riposo concesse al lavoratore per effettuare donazione di sangue e di emocomponenti è previsto l’accredito figurativo (circolare n. 144 del 19 giugno 1990).
Il rimborso della retribuzione corrisposta al donatore di sangue da parte del datore di lavoro verrà effettuato, in una prima fase transitoria, secondo le modalità attualmente in uso, precisando la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
I datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva tramite Uniemens devono presentare la relativa domanda, sul modello rinvenibile sul sito istituzionale dell’Istituto, unitamente alla certificazione sanitaria indicata nelle istruzioni allegate al modello medesimo.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state corrisposte le retribuzioni da rimborsare.
Ai sensi dell’art. 1 comma 783 della legge 296 del 2006, è necessario allegare alla domanda di rimborso la certificazione sanitaria rilasciata al lavoratore donatore dalla Struttura ospedaliera o del Centro trasfusionale autorizzato in cui è avvenuto il prelievo, da cui risultano:
- i dati anagrafici del lavoratore donatore;
- l’indicazione del giorno e dell’ora del prelievo ed il quantitativo di sangue prelevato a titolo gratuito, non inferiore a 250 grammi.
Temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune
Temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune.
Tale prestazione economica, specifica del settore marittimo, è riconosciuta ai sensi della legge 16 ottobre 1962, n. 1486, cosiddetta legge Focaccia. Destinatari sono i marittimi che, al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio siano giudicati temporaneamente non idonei all’espletamento dei servizi della navigazione e che necessitano di cure e terapie.
Il giudizio di idoneità/inidoneità alla navigazione compete alle Commissioni mediche permanenti di primo grado operanti presso le capitanerie di Porto. Avverso il giudizio della Commissione medica di primo grado il marittimo, l’ex Ipsema e il Ministero della Salute possono inoltrare ricorso alla Commissione medica centrale costituita presso il Ministero dei Trasporti (art. 8 della legge del 28 ottobre 1962, n. 1602).
Al marittimo è riconosciuta, per tutto il periodo dell’inidoneità fino ad un massimo di un anno dalla dichiarazione, un’indennità giornaliera nella misura del 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco e già utilizzata come base di calcolo per la corresponsione dell’indennità di malattia, escludendo dal calcolo stesso i compensi di carattere straordinario.
Ciò premesso, si fa rinvio ad una circolare INPS di prossima emanazione con riferimento alle istruzioni operative in merito alla temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune.
Rimane la competenza Inail, come precisato nel successivo paragrafo 9.2, nell’ipotesi in cui la temporanea inidoneità all’imbarco sia conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
Regolazione contabile INAIL/INPS per l’anno 2014 (Legge Focaccia)
Regolazione contabile INAIL/INPS per l’anno 2014 (Legge Focaccia)
I contributi a carico degli armatori per la copertura delle prestazioni per “inidoneità temporanea alla navigazione”, pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo dichiarato, verranno incassati dall’INAIL.
A seguito dell’approvazione del consuntivo dell’esercizio i due Enti provvederanno alla regolazione contabile delle partite a favore dell’INPS, previa analisi da parte della Consulenza Statistica Attuariale dell’INAIL dell’incidenza delle indennità derivanti da malattia comune da quelle per infortuni e malattie professionali verificatesi nell’ultimo quinquennio.