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Lavoratori assicurati ex IPSEMA
Modalità di presentazione da parte del lavoratore delle domande di prestazione diverse dalle indennità di malattia e relativa competenza territoriale
(circ.173/2015)
La modalità di presentazione delle domande per le prestazioni elencate al precedente paragrafo 2.1 e le sedi INPS competenti territorialmente saranno differenti a seconda che il datore di lavoro abbia optato o meno per l’anticipazione delle prestazioni ed il relativo conguaglio.
- I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano optato per il pagamento a conguaglio e siano stati conseguentemente autorizzati con l’attribuzione del codice “CA 2G”, per le sole prestazioni tra quelle elencate al paragrafo 2.1 che prevedono una richiesta all’Istituto, devono presentare la domanda per via telematica secondo le istruzioni già fornite per la generalità dei lavoratori. In tali casi, anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori.
- Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non optanti per il conguaglio, vengono mantenute le modalità attualmente in uso che prevedono la presentazione da parte del lavoratore della domanda in modalità cartacea e la conseguente erogazione della prestazione in modalità diretta allo stesso lavoratore da parte dell’INPS.
In tali casi, la competenza territoriale alla gestione delle pratiche - operativa a far data dalla pubblicazione della presente circolare - è illustrata al successivo paragrafo 5, che annulla e sostituisce le istruzioni in materia di cui alla circolare n. 93/2014 ed al messaggio n. 166/2015 e che fa riferimento a tutte le attività ex Ipsema, ivi compresa l’erogazione delle indennità a tutela della malattia.
Ai lavoratori cessati o sospesi da contratti con aziende autorizzate al conguaglio è ammesso il solo pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’ Istituto e la relativa competenza territoriale è quella di cui al successivo paragrafo 5.