Eureka Previdenza

Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito

Destinatari

(msg.1094/2015)

I destinatari del provvedimento di cui al decreto interministeriale in oggetto sono i lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 5, della legge n. 122 del 2010, che si sono collocati oltre la decimillesima posizione e che hanno la data di licenziamento che insiste nel periodo 31-10-2008/30-4-2010.
Di seguito, per ciascuna categoria, si espongono i requisiti  previsti per il pagamento del prolungamento del sostegno del reddito in parola.

Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito

Destinatari

(msg.1094/2015)

I destinatari del provvedimento di cui al decreto interministeriale in oggetto sono i lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 5, della legge n. 122 del 2010, che si sono collocati oltre la decimillesima posizione e che hanno la data di licenziamento che insiste nel periodo 31-10-2008/30-4-2010.
Di seguito, per ciascuna categoria, si espongono i requisiti  previsti per il pagamento del prolungamento del sostegno del reddito in parola.

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991
I lavoratori in mobilità ordinaria, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:

  • data di licenziamento compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;
  • data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, compresa nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Detta data è stata ricavata dalle certificazioni presenti nella procedura FELPE;
  • presenza di domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.122 del 2010;
  • assenza di cause ostative alla erogazione della prestazione di prolungamento di sostegno al reddito quali la ripresa dell’attività lavorativa.

Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni

Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006
I lavoratori in mobilità lunga o ultracinquantenni, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:

  • data di licenziamento compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;
  • data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, compresa nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Detta data è stata ricavata dalle certificazioni presenti nella procedura FELPE;
  • presenza di domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n.122 del 2010;
  • assenza di cause ostative alla erogazione della prestazione di prolungamento di sostegno al reddito quali la ripresa dell’attività lavorativa.

Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà

Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà
I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà vengono ammessi al prolungamento a condizione che:

  • siano titolari di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
  • la decorrenza della pensione, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, sia compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
  • abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010;
  • non abbiano intrapreso nuova attività di lavoro.
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