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NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Durata della prestazione
(circ.94/2015) (circ.142/2015)
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
- ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondo i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2 b);
- ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
- i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Durata della prestazione
(circ.94/2015) (circ.142/2015)
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
- ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondo i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2 b);
- ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
- i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Criteri per quantificare i periodi che hanno dato luogo a erogazione di prestazione di disoccupazione
Criteri per quantificare i periodi che hanno dato luogo a erogazione di prestazione di disoccupazione
Sempre ai fini che qui interessano va evidenziato che il susseguirsi di discipline differenti relative alla tutela della disoccupazione ha reso necessaria l’individuazione di una serie di criteri in base ai quali quantificare i periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione anche quando la durata di questa non era rapportata alla contribuzione preesistente.
I suddetti criteri prevedono che:
- 1) Al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI – per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente - si adotterà il seguente procedimento di calcolo:
- In caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI;
- In caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere;
- In entrambi i casi A) e B), tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell’ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI.
- Invece nel caso in cui la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioè ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell’arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere.
Si espongono, ad ogni buon fine, casi esemplificativi riportando l’ordine letterale dei precedenti punti.
Tabella 1
ESEMPI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE (lett. A) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI In questi casi vengono escluse dal computo: |
|
a |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2011, 2012 e 2013, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; |
b |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; |
c |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dieci mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni; |
d |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dodici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; |
Tabella 2
ESEMPIO DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
|
a |
Per un lavoratore che ha fruito interamente di prestazione DSO O ASpI, con durata teorica fino a 12 mesi, dovrebbero non essere computate ai fini di una NASpI 52 settimane. Tuttavia nei dodici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 52 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI solo 40 settimane. |
Tabella 3
ESEMPIO DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE (lett. B) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
|
a |
Facendo riferimento al caso c) della Tabella 1), si ipotizzi che un soggetto di età anagrafica inferiore a cinquanta anni, a seguito di evento di cessazione dal lavoro avvenuta nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, abbia percepito otto mesi dei dieci spettantigli teoricamente. Analoghe modalità di proporzionamento si applicheranno per tutti gli altri casi di fruizione parziale della prestazione. |
Tabella 4
ESEMPI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
|
a |
Per un lavoratore che ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 2 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 2/12 di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l’ASpI in quanto pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica. Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; 2/12 di 52 settimane =9; si assume il minore tra i due valori, cioè 9. |
b |
Diversamente, per un lavoratore cha ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 5 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/12 di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l’ASpI. Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; 5/12 di 52 settimane =22; si assume il minore tra i due valori, cioè 18. |
Tabella 5
ESEMPI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ ASpI In questi casi vengono escluse dal computo: |
|
a |
n.60 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito quattordici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.60 settimane di contribuzione nei quattordici mesi precedenti l’evento di disoccupazione. |
b |
n.69 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito sedici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.69 settimane di contribuzione nei sedici mesi precedenti l’evento di disoccupazione. |
Tabella 6
ESEMPIO DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ASpI |
|
a |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito interamente di prestazione ASpI 2014 dovrebbero non essere computate, ai fini di una NASpI, 60 settimane. Tuttavia nei quattordici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 60 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI solo 40 settimane. |
Tabella 7
ESEMPI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ASpI |
|
a |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 2 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 2/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei sedici mesi precedenti l’ASpI in quanto pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica. Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 2/16 di 69 settimane =9; si assume il minore tra i due valori, cioè 9. |
b |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 5 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei sedici mesi precedenti l’ASpI. Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 5/16 di 69 settimane =22; si assume il minore tra i due valori, cioè 18. |
- 2) Non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l’intera contribuzione che ha dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012.
- 3) Le indennità di disoccupazione mini ASpI, operando già in base ad un criterio di commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione - ai fini del calcolo di una prestazione NASpI - di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennità di disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate.
- 4) Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare – all’interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpI - prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento.
Si riporta di seguito un caso a titolo esemplificativo.
Tabella 8
Valutazione su una prestazione di Disoccupazione ordinaria (DSO) erogata nel 2012: Contribuzione che dava luogo alla prestazione pari a 52 settimane, 22 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono precedenti l’inizio del quadriennio di riferimento NASPI; 30 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono comprese nel quadriennio di riferimento NASPI; durata prestazione DSO teorica 52 settimane; durata prestazione DSO effettivamente fruita 26 settimane. Le settimane non computabili ai fini della determinazione della durata di una NASpI sono in questo esempio solo 4, poiché le altre 22 settimane di contribuzione in esame sono esterne al quadriennio di riferimento NASPI. |
- 5) Una considerazione particolare si impone sulla contribuzione versata in agricoltura nel quadriennio di osservazione per la definizione della durata di una indennità NASpI.
Computo della disoccupazione agricola
In caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell’ambito del quadriennio da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità NASpI, saranno detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest’ultima le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell’indennità di disoccupazione agricola.
La detrazione delle giornate di effettivo lavoro dipendente agricolo andrà effettuata manualmente.
Computo di precedenti periodi di NASpI
Computo di precedenti periodi di NASpI
Si ribadisce, infine, che, ai fini della durata delle indennità NASpI successive alla prima, le indennità NASpI già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita.
Procedimento di calcolo della durata. Ulteriori precisazioni
Procedimento di calcolo della durata. Ulteriori precisazioni (circ.142/2015)
Ad integrazione della circ.94/2015 e a seguito di segnalazioni pervenute da diversi canali di utenza si ritiene utile esporre nel dettaglio i singoli passaggi relativi al calcolo della durata dell’indennità NASpI.
Per determinare la durata della prestazione NASpI si procede come segue.
- 1 - Si considerano in prima istanza le prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato in ragione della presenza di periodi neutri) sia a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASpI.
- 1 a) Per la prima prestazione DSO o ASpI e cioè per quella con la data di cessazione più vecchia:
- Si calcolano i Contributi Fuori Quadriennio nel seguente modo:
- 52 settimane – contributi utili alla prestazione nel quadriennio;
- Si calcolano i Contributi Fuori Quadriennio nel seguente modo:
- 1 a) Per la prima prestazione DSO o ASpI e cioè per quella con la data di cessazione più vecchia:
-
-
- Si calcolano le Settimane utilizzate come segue, e cioè:
- Per il caso di prestazione con durata teorica fino a 52 settimane:
- Durata effettiva/durata teorica x 52
- Se i 12 mesi precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ASpI sono interamente contenuti nel quadriennio si confrontano le Settimane di contribuzione presenti in detti mesi, con quelle calcolate al punto a) e si considera il minore tra i due valori
- Se i 12 mesi precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ASpI non sono interamente contenuti nel quadriennio, resta confermato il numero di settimane calcolato al punto a)
- Per il caso di prestazione con durata teorica fino a 52 settimane:
- Si calcolano le Settimane utilizzate come segue, e cioè:
-
-
- Per il caso di prestazione con durata teorica superiore a 52 settimane:
- Durata effettiva in settimane
- Se i mesi in numero pari alla durata teorica della prestazione precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ASpI, sono interamente contenuti nel quadriennio si confrontano le Settimane di contribuzione presenti in detto periodo con quelle calcolate al punto a) e si considera il minore tra i due valori
- Se i mesi in numero pari alla durata teorica della prestazione precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ASpI non sono interamente contenuti nel quadriennio, resta confermato il numero di settimane calcolato al punto a)
- Per il caso di prestazione con durata teorica superiore a 52 settimane:
-
Si verifica se i Contributi Fuori Quadriennio coprono tutte le settimane utilizzate; in questo caso per la domanda in esame di NASpI non ci sono settimane da scomputare e sarà il residuo Contributi Fuori Quadriennio ad essere ridotto di dette settimane.
Se i Contributi Fuori Quadriennio non coprono tutte le settimane utilizzate per la domanda di DSO o ASpI, si azzererà il numero di Contributi Fuori Quadriennio (da considerare per eventuali successive domande DSO o ASpI con biennio a cavallo) e la ulteriore parte residua di settimane da ritenersi utilizzate sarà detratta dai contributi presenti nel quadriennio da considerare per il calcolo della durata della prestazione NASpI.
1 b) Per la seconda prestazione DSO o ASpI ed eventuali successive sempre di DSO o ASpI (in ordine di data cessazione a partire dalla più vecchia):
• Si calcolano le Settimane utilizzate come segue, e cioè:
Per il caso di prestazione con durata teorica fino a 52 settimane:
a) Durata effettiva/durata teorica x 52
b) Se i 12 mesi precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ASpI sono interamente contenuti nel quadriennio si confrontano le Settimane di contribuzione presenti in detti mesi, con quelle calcolate al punto a) e si considera il minore tra i due valori
c) Se i 12 mesi precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ASpI non sono interamente contenuti nel quadriennio, resta confermato il numero di settimane calcolato al punto a)
Per il caso di prestazione con durata teorica superiore a 52 settimane:
a) Durata effettiva in settimane
b) Se i mesi in numero pari alla durata teorica della prestazione precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ASpI, sono interamente contenuti nel quadriennio si confrontano le Settimane di contribuzione presenti in detto periodo con quelle calcolate al punto a) e si considera il minore tra i due valori
c) Se i mesi in numero pari alla durata teorica della prestazione precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ASpI non sono interamente contenuti nel quadriennio, resta confermato il numero di settimane calcolato al punto a).
Si calcolano i Contributi Fuori Quadriennio nel modo seguente:
52 settimane – contributi utili alla prestazione nel quadriennio, nel limite comunque del residuo Contributi Fuori Quadriennio risultato dalle precedenti domande con biennio a cavallo;
Si verifica se i Contributi Fuori Quadriennio coprono tutte le settimane utilizzate; in questo caso per la domanda di NASpI in esame non ci sono settimane da scomputare e sarà il residuo Contributi Fuori Quadriennio ad essere ridotto di conseguenza.
Se i Contributi Fuori Quadriennio non coprono tutte le settimane utilizzate per la domanda di DSO o ASpI, si azzererà il numero di Contributi Fuori Quadriennio (da considerare per eventuali successive domande DSO o ASpI con biennio a cavallo) e la ulteriore parte residua di settimane da ritenersi utilizzate sarà detratta dai contributi presenti nel quadriennio da considerare per il calcolo della durata della prestazione NASpI.
2 - Si considerano tutte le domande di prestazione Ds ordinaria (DSO) e ASpI, miniASpI, NASpI, DS Requisiti ridotti e miniASpI 2012 del lavoratore già percepite con data cessazione nel quadriennio ad esclusione di quelle già esaminate al punto 1, e cioè delle prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato in ragione della presenza di periodi neutri) sia a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASpI.
2 a- Per le prestazioni di cui al presente punto di Ds ordinaria (DSO) e ASpI e con durata teorica fino a 52 settimane si calcolano le Settimane utilizzate come il valore MINORE tra i seguenti:
a) Durata effettiva/durata teorica x 52
b) Settimane contribuzione presenti nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ASpI
c) Settimane di contribuzione utilizzate per la domanda di DSO o ASpI che cadono nel quadriennio di osservazione.
2 b- Per le domande di cui al presente punto 2 di Ds Ordinaria (DSO) e di ASpI con durata teorica superiore a 52 settimane si calcolano le Settimane utilizzate come il valore MINIMO tra i seguenti:
a) Durata effettiva in settimane
b) Settimane contribuzione presenti in un numero di mesi pari alla durata teorica della prestazione, precedenti l’evento di DSO/ASpI
c) Settimane di contribuzione utilizzate per la domanda che cadono nel quadriennio di osservazione.
2 c- Per le domande di cui al presente punto 2 di miniASpI e NASpI si calcolano le Settimane utilizzate come il valore MINORE tra:
a) Settimane di durata effettiva x 2
b) Settimane di contribuzione utilizzate per la domanda di miniASpI e NASpI che cadono nel quadriennio di osservazione dell’ultima domanda di NASpI.
2 d- Per le domande di cui al presente punto 2 di Ds Requisiti Ridotti e miniASpI 2012 si calcolano le Settimane già utilizzate in una misura pari alle Settimane di contribuzione nell’anno solare precedente l’anno di presentazione della domanda di Ds RR o di MiniASpI 2012, che cadono nel quadriennio di osservazione per l’ultima domanda di NASpI.
3 – Si considerano i contributi del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualmente ampliato in ragione della presenza di periodi neutri) prima della data cessazione attività a seguito della quale viene richiesta la NASpI
4 - Al termine del calcolo fin qui illustrato si sommano i contributi nel quadriennio calcolati al punto 3, e cioè i contributi del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualmente ampliato in ragione della presenza di periodi neutri) prima della data cessazione attività, e si riducono del numero delle Settimane di contributi utilizzate come calcolate ai punti precedenti, facendo comunque salvi i contributi derivati dai rapporti di lavoro successivi alla data cessazione che ha dato luogo all’ultima indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore.
5 - Dividendo per 2 il risultato si ottiene la durata della prestazione NASpI.
Con l’occasione si forniscono elementi utili all’interpretazione del paragrafo 2.5 punto 4) della circolare n.94 del 2015 in ordine al quale sono state segnalate incertezze circa gli effetti sul calcolo della durata della NASpI.
Si precisa pertanto che per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata – calcolata così come indicato al punto 1) dello stesso paragrafo 2.5 - deve essere ricondotta prioritariamente ai periodi contributivi più risalenti delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di DSO o ASpI, anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento.
Il procedimento di calcolo fin qui descritto sarà pubblicato in apposita sezione di pagina Internet.
Durata dell’indennità NASpI. Adeguamento del procedimento di calcolo
Durata dell’indennità NASpI. Adeguamento del procedimento di calcolo. (circ.194/2015)
Dagli esiti restituiti dall’applicazione del procedimento di calcolo adottato nel corso dei primi mesi di operatività è emersa l’opportunità di precisare meglio alcuni elementi informativi del calcolo per armonizzare le indicazioni fornite nelle due precedenti circolari relative all’indennità Naspi (circolare n. 94 e n. 142 del 2015).
In particolare si rende necessario chiarire meglio le modalità di calcolo delle settimane utilizzate per prestazioni di DSO e ASpI che non possono più concorrere a determinare la durata delle prestazioni NASpI e, in particolare, sottolineare l’importanza ai fini del calcolo dei punti 1, lett. C) e 4 del paragrafo 2.5 della circolare n. 94 del 2015.
Le regole qui enunciate, nelle simulazioni effettuate e nell’esame dei casi reali che sono sotto monitoraggio in questa prima fase di applicazione della normativa, restituiscono risultati del calcolo più coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero vigilante.
Ne consegue che non ha più ragione di essere mantenuta la distinzione di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 6 punti 1. 1a) e 1. 1b) della circolare n. 142 del 2015 che collega effetti diversi, ai fini del calcolo della durata NASpI, alla circostanza che i 12 mesi precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO o ASpI siano o meno contenuti nel quadriennio di osservazione per la NASpI.
Alla luce di quanto precede, dunque, per ogni domanda NASpI che presenti una o più domande DSO/ASpI nel quadriennio con biennio di rispettiva osservazione a cavallo, si dovrà calcolare in primo luogo il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi anche ove non siano interamente compresi nel quadriennio di osservazione per la NASpI e le settimane utilizzate secondo l’operazione Durata effettiva / Durata teorica * max (52;durata teorica).
Il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi e le settimane di contribuzione riproporzionate in funzione dell’effettivo utilizzo della prestazione, verrà considerato come numero di settimane iniziali già utilizzate per la domanda in esame, da portare in sottrazione ai contributi fuori quadriennio fino a capienza di quest’ultimo con conseguente risparmio della contribuzione presente nel quadriennio.
Le strutture territoriali, nel caso in cui gli ultimi 12 mesi siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, dovranno provvedere ad acquisire nella sezione contributi della domanda NASpI tutti i contributi presenti in detti 12 mesi (anche se parzialmente al di fuori del quadriennio).
Per supportare le strutture in questa attività verrà sempre attivato in fase di “Precarica contributi” il caricamento di un anno in più rispetto al quadriennio NASpI.
Inoltre verrà predisposto un alert all’operatore in presenza di almeno una domanda DSO/ASpI con ultimi 12 mesi a cavallo recante l’avviso: “E’ presente una domanda di prestazione già percepita con ultimi 12 mesi a cavallo; verificare se nella sezione contributi della domanda NASpI sono stati acquisiti tutti i contributi di detto periodo di 12 mesi.”
Gli altri passaggi del procedimento di calcolo rimangono invariati rispetto a quanto comunicato con le precedenti circolari in materia.
Durata dell’indennità NASpI: Indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio di osservazione
Durata dell’indennità NASpI: Indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio di osservazione. (circ.194/2015)
Come è noto, l’articolo 5 comma 1 del d.lgs. n. 22 del 2015 prevede che ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpI non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Al riguardo si chiarisce che qualora il lavoratore nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpI ha fruito di indennità mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Contratti di solidarietà
Contratti di solidarietà (circ.194/2015)
Per quanto attiene ad alcuni Contratti di Solidarietà risalenti nel tempo e utilizzati nella prassi anche a zero ore fermo restando l’indice di congruità dell’intervento fissato al 60%, si specifica che, in presenza di periodi interessati da detti contratti – in concreto a zero ore - nel quadriennio di osservazione per l’accesso alla NASpI, è possibile procedere alla neutralizzazione dei relativi periodi sia ai fini del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13 settimane di contribuzione.
Durata massima dal 1° gennaio 2017
Durata massima dal 1° gennaio 2017 (circ.194/2015)
L’art. 43 comma 3 del D.lgs. n.148 del 2015 dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 il quale prevedeva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane.
La soppressione della richiamata norma comporta, pertanto, che anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta – in funzione del numero di settimane di contribuzione utile presenti nel quadriennio di osservazione – per una durata fino ad un massimo di 24 mesi.
All’onere derivante dall’estensione della durata massima dell’indennità, il medesimo art. 43 comma 3 del D.lgs. n.148 del 2015, nella determinazione della stima finanziaria valutata per ciascun anno dal 2018 al 2023 e strutturalmente a decorrere dall’anno 2024, dispone che si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e finalizzato a finanziare gli interventi normativi di riforma degli ammortizzatori sociali.
L’INPS provvederà, anche attraverso il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge n.92 del 2012 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa si provvederà, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione del beneficio in questione.