Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro NASpI Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 13092
NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Anticipazione dell'indennità - Incentivo all’autoimprenditorialità
(circ.94/2015) (circ.174/2017) (msg.4658/2019)
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Poiché la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, detto incentivo - in conformità alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.
La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.